Sul taglio ai costi «libertà» di scelta

Fonte: Il Sole 24 Ore

I tagli ai costi di funzionamento delle istituzioni pubbliche vanno valutati con elasticità. Dunque, non è tassativo il limite imposto dall’articolo 1, comma 141 della legge 228/2012, secondo cui questi costi non possono superare il 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011. Lo ha deciso la sezione Autonomie della Corte dei conti il 20 dicembre 2013, nella delibera n. 26.

La questione era stata sollevata dal presidente della Provincia di Sondrio, anche per conto delle altre Province lombarde, alla sezione di controllo regionale competente. Poi è stata decisa dalla Sezione Autonomie, che ha deciso riconoscendo una ratio comune alla legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica prodotta negli ultimi anni, che ha sancito un obiettivo irrinunciabile di risparmio da far valere sugli esiti del bilancio della Repubblica.

Ciò, ovviamente, anche in relazione alle autonomie locali, quanto al loro obbligo di ridurre consistenti percentuali di spesa, intendendo per tali tutte quelle destinate a funzionamento ordinario degli enti medesimi.

Il tutto senza imporre previsioni e/o indicazioni rigide, seppure ritenendo di dovere incidere maggiormente sulle spese afferenti alle consulenze e collaborazioni, partecipazioni a convegni, sponsorizzazioni, auto di servizio, mobili e carta.

Di conseguenza, la sezione ha chiarito che ogni disposizione in tal senso è da ritenersi indicativa, quanto a categorie di costi, fermo restando l’obbligo di riduzione della spesa nel suo complesso. Il tutto, condividendo la decisione, adottata in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione Sicilia (94/2012/Ss.Rr./Par), le quali hanno fatto esplicito rinvio in materia alle sentenze della Corte Costituzionale numeri 139 del 2012 e 182 del 2011.

Dunque, un tale genere di normativa va letta nel senso di ritenere gli enti territoriali obbligati al rispetto del tetto complessivo di spesa (il budget) risultante dai coefficienti di riduzione della spesa per consumi c.d. intermedi, a condizione che lo stanziamento in bilancio sia tale da soddisfare le necessità derivanti dal corretto esercizio dell’attività strettamente istituzionale.

Resta, tuttavia, un dubbio sulla effettività e controllabilità delle riduzioni concepite per budget complessivi e sulle concrete modalità dei tagli selettivi e non lineari, come invece eseguiti sino ad oggi, da effettuare sulla spesa pubblica. A cominciare da quella, inarrestabile, delle Regioni.

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