Successione, scudo anti-fisco

Fonte: Italia Oggi

Più difficile per l’esattore la procedura di espropriazione dei beni caduti in successione. Equitalia non può pignorare la quota del conto corrente bancario (ancora indiviso) del debitore se la massa ereditaria in comunione comprende anche altri beni. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6809 del 19 marzo 2013, ha accolto il ricorso dell’intestatario di una quota di un conto corrente bancario ricevuto in eredità.

Insomma, fino a quando l’asse ereditario resta indiviso la procedura di espropriazione da parte dell’esattore è davvero in salita. Questo perchè Equitalia potrebbe pignorare una quota che poi, in sede di assegnazione, va a un altro erede.

Infatti, ha spiegato la sesta sezione civile – 3, l’espropriazione forzata dell’intera quota, spettante ad un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti), Inoltre, iniziata l’espropriazione della stessa, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante al debitore esecutato, se questa è possibile, o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa. Invece, ecco il passaggio risultato decisivo ai fini della controversia, non è ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie, perché, potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione.

Il caso riguarda un pignoramento spiccato da Equitalia Friuli Venezia Giulia. L’esattore aveva avviato la procedura di espropriazione a carico di un suo debitore che, nel frattempo, aveva ereditato, insieme ai fratelli, denaro del conto bancario del padre e alcuni altri beni. La procedura era stata avviata ancora prima della divisione dell’asse ereditario. Per questo il debitore aveva presentato opposizione. Il tribunale di Udine l’aveva respinta. Contro questa decisione l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione e, questa volta, con successo.

La sesta sezione civile, cui la causa è stata assegnata, ha accolto il gravame sostenendo che su una massa indivisa di beni l’esattore non può spiccare il pignoramento. Ora la causa tornerà nuovamente a Udine, in tribunale, dove i giudici dovranno mettere la parola fine al caso e decidere anche sulle spese concernenti il giudizio di Cassazione.

Anche la Procura generale della Suprema corte aveva sollecitato di accogliere il ricorso dell’erede.

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