Stretta sui controlli e sulla riscossione

Fonte: Italia Oggi

Tutti gli atti dai quali derivano effetti finanziari per il bilancio dello stato devono essere assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile. Mentre i rendiconti amministrativi e i conti giudiziali devono essere assoggettati al controllo successivo di regolarità. Più incisivo il controllo sugli agenti della riscossione, che verrà svolto dalle ragionerie territoriali dello stato in collaborazione con l’agenzia delle entrate. È quanto si ricava dallo schema di dlgs sulla «riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa», che il governo ha varato giovedì scorso, sulla scorta della delega contenuta all’articolo 49 della legge n. 196/2009.

CONTROLLO PREVENTIVO. Sono interessati gli atti (tranne quelli di Consulta, Corte conti, Consiglio di stato e presidenza del consiglio) soggetti al controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti, i decreti di approvazione di contratti, i provvedimenti o contratti di assunzione del personale, gli atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale, nonché gli accordi in materia di contrattazione integrativa e atti che comportano trasferimenti di somme dal bilancio dello stato ad altri enti od organismi. Una volta ricevuti dall’ufficio di controllo contabile (corredati da titoli, documenti e certificazioni), questo rende indisponibili ad altri fini, le somme ivi contenute. Ai fini della corretta registrazione, l’atto deve pervenire entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, non deve eccedere lo stanziamento del capitolo di bilancio e deve essere imputato nel corretto capitolo. Correttamente operando, le somme, come detto, si renderanno indisponibili fino al momento del pagamento. Contestualmente alla loro adozione, lo stesso ufficio di controllo procede all’apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile, in 30 giorni dalla ricezione. Se non si sollevano rilievi e fatti salvi eventuali interventi della Corte dei conti, l’atto diviene efficace e viene restituito all’amministrazione procedente munito di visto. In caso di rilievi, i termini per l’esercizio del controllo si intendono interrotti fino alla ricezione di chiarimenti o di documenti da parte dell’ufficio di controllo. In caso di rilievi o osservazioni, il dirigente responsabile dell’amministrazione che ha emesso l’atto, comunica se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi ai rilievi sollevati. Sotto la sua responsabilità, comunque, può disporre altresì di dare corso al provvedimento, che acquista efficacia «pur in presenza di osservazioni». In caso di silenzio, il provvedimento oggetto di rilievo è improduttivo di effetti contabili e sarà restituito all’amministrazione emittente.

CONTROLLO SUCCESSIVO. Sono soggetti a tale tipologia di controllo, tra gli altri, i rendiconti amministrativi relativi ad aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale e ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge, nonché i conti giudiziali. È possibile esercitare il controllo sui rendiconti, attraverso un programma elaborato dal Mineconomia e che, in ogni caso, deve comprendere i rendiconti annualmente verificati dalla Corte dei conti. La procedura di controllo sui rendiconti prevede che questi devono essere presentati dal funzionario delegato entro il 25° giorno successivo al termine dell’esercizio finanziario di riferimento. Per le prefetture, il termine è fissato al 45° giorno. Entro l’esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti, gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari, restituendoli, muniti del visto di regolarità, al funzionario delegato. In caso di irregolarità, gli stessi uffici notificano delle osservazioni. Entro 30 giorni, i funzionari delegati devono rispondere ai rilievi sollevati. Se questi non risponde, ovvero fornisce controdeduzioni non idonee a superare le osservazioni, l’ufficio del controllo gli restituisce i rendiconti, provvedendo a informare l’amministrazione che ha disposto l’apertura di credito. RISCOSSIONE. Gli agenti incaricati della riscossione e dell’esecuzione di pagamenti delle spese, che ricevono somme dovute allo stato ovvero che hanno maneggio di denaro, devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono. A tale incombenza devono provvedere entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario. L’agente della riscossione dovrà inoltre corredare il conto giudiziale con un documento illustrativo dei residui attivi delle singole contabilità. L’ufficio, se non eccepisce osservazioni su detti conti, deve trasmetterli entro i successivi due mesi alla Corte dei conti. Sull’attività di riscossione, infine, le ragionerie territoriali dello stato, congiuntamente con l’Agenzia delle entrate, dovrà svolgere un programma di verifica sugli agenti della riscossione, secondo criteri selettivi che saranno impartiti con apposite direttive.

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