Stretta sugli incarichi dirigenziali a tempo determinato, affidati a soggetti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni

Incarichi a contratto a dirigenti esterni sempre più difficili e limitati. È la Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, col parere 4 ottobre 2010, n. 18, a stringere ulteriormente le maglie, chiarendo che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e, dunque, della possibilità di assumere dirigenti a tempo determinato al di fuori dei ruoli solo in casi eccezionali.
La sezione ha negato il visto di legittimità all’incarico dirigenziale della Sovrintendenza speciale per il polo museale di Venezia, che il dirigente generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali, rilevando che negli organici della dirigenza ministeriale, a seguito di una procedura interna, era stato dimostrata la presenza di soggetti dotati della necessaria professionalità.
Secondo la sezione, gli effetti della novellazione dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. enfatizzano i tre presupposti per attivare incarichi dirigenziali a contratto.
Il primo, è la necessità di motivare il ricorso a figure esterne. Nel caso di specie, la Sezione ha riscontrato una sostanziale assenza di specifiche motivazioni e si è anche diffusa nello stigmatizzare le regioni postume addotte dal Ministero, per giustificare l’incarico. Infatti, successivamente all’apertura dell’istruttoria, l’incarico esterno è stato motivato per il “valore aggiunto” in termini di originale impegno creativo e di rapporti con i media e le autorità politiche, del destinatario. Osserva il parere 18/2010 che tali aspetti non erano nemmeno stati trasfusi negli obiettivi del contratto stipulato col dirigente e che, in ogni caso, non assumono alcun peso, visto che l’articolo 19, comma 6, richiede obbligatoriamente il secondo inderogabile presupposto: l’assenza di personale interno, munito della necessaria preparazione.
Sicché, formule generiche come il “valore aggiunto” apportabile da incaricati esterni non possono supplire al presupposto fondamentale dell’oggettiva dimostrazione dell’inesistenza nei ruoli di soggetti dotati della competenza necessaria allo svolgimento dell’incarico.
Il terzo elemento deriva dalla necessità di limitare necessariamente il ricorso a dirigenti esterni, allo scopo di contenere la spesa pubblica, il che induce ad utilizzare appieno le competenze già esistenti.
Insomma, il nuovo testo dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 non lascia spazio per valutazioni di sola opportunità: è possibile chiamare dirigenti non appartenenti ai ruoli solo per avvalersi di professionalità “indispensabili” delle quali sia dimostrata l’assoluta carenza. Anche, spiega il parere, per non mortificare le aspettative dei dirigenti interni, che aspirino a ricoprire ovviamente incarichi corrispondenti alla propria professionalità.

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