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La corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione
La semplice esperienza professionale non supplisce all'assenza di laurea e viceversa: focus sulla sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per il Veneto, 20 novembre 2019, n. 182
di LUIGI OLIVERI
La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, 20 novembre 2019, n. 182 inquadra in maniera molto chiara alcuni dei punti maggiormente dolenti nella gestione dei rapporti tra organi di governo ed apparato. Abbraccia le questioni connesse agli incarichi a contratto, le competenze ad intervenire, le connesse responsabilità e la loro ripartizione, l’inquadramento delle funzioni di collaborazione dell’apparato amministrativo con gli organi di governo.
La decisione ha ritenuto sussiste la responsabilità per colpa grave di un sindaco che aveva assegnato un incarico dirigenziale a contratto, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, ad un dipendente interno privo di laurea.
Incarichi a contratto – Requisiti di professionalità. Sul punto, la sentenza evidenzia una serie di passaggi fondamentali per la corretta attribuzione:
ovviamente, il titolo di studio minimo necessario è la laurea. La sentenza, aderendo all’iniziativa della Procura contabile chiarisce le ragioni:
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