Sportelli unici con moduli uniformi per ogni tipo di procedimento

Fonte: Il Sole 24Ore

Lo sportello unico delle attività produttive sarebbe dovuto essere a regime in tutti i Comuni o nelle camere di commercio da questi delegate il 1°ottobre. Così stabiliva il decreto 160/2010.
Ma l’articolo 6 della legge 106/2011 (di conversione del decreto sviluppo, Dl 70/2011) ha preso atto che l’obiettivo era ancora lontano, delegando quindi a un altro decreto il compito di individuare le misure operative per realizzare effettivamente i Suap in tutta Italia, senza però fissare una scadenza. Questo decreto è persino autorizzato a prevedere soluzioni che derogano alle norme del decreto 160/2010. In caso di inerzia dei Comuni, è previsto che il prefetto, sentita la regione, nomini un commissario ad acta negli stessi municipi.
Con una circolare del 28 settembre, i ministeri dello Sviluppo economico e della Semplificazione, in attesa del decreto, hanno inteso risolvere alcune delle criticità fatte presenti dai rappresentanti degli enti coinvolti: Comuni, Camere di commercio, Regioni. Le indicazioni operative riguardano sette questioni. Innanzitutto, l’esigenza di predisporre una modulistica uniforme per ciascun procedimento, che sarà utilizzata se il singolo Suap non dispone di una modulistica propria.
Un altro ostacolo è rappresentato dai diversi importi di diritti e tasse: per ora, ciascun ente deve inserire nel sito questi dati e l’utente invierà al Suap le ricevute di versamento «in modalità telematica».
Viene poi chiarito come pagare l’impostazione di bollo da applicare sui documenti.
Se l’utente non dispone dei «necessari strumenti», può avvalersi di un delegato, e se lo sportello ha gravi carenze «infrastrutturali», può inviare la Scia o la domanda per fax e in via telematica.
La circolare specifica le competenze delle Camere di commercio eventualmente delegate richiamando l’accordo Anci-Unioncamere: in sostanza si tratta di funzioni di gestione delle comunicazioni tra gli enti e tra questi e i cittadini.
È inoltre affrontata la questione delicata del giorno che deve essere considerato data di invio allo sportello unico della Scia o della domanda di autorizzazione, perchè da questa data decorrono i termini e gli effetti della pratica effettuata dall’utente. A questi fini la ricevuta rilasciata dallo sportello è equiparata alla ricevuta della Pec.
Sarà necessario presto chiarire anche il caso del cittadino che invia al registro imprese la Comunica con una Scia: può iniziare l’attività con la ricevuta di Comunica.

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