Split payment, iter graduale

Fonte: Italia Oggi Sette

Debutto soft per il meccanismo dello split payment per il pagamento dell’Iva sulle forniture agli enti pubblici. In fase di prima applicazione, le amministrazioni possono limitarsi ad accantonare l’imposta addebitata dai fornitori dal 2015, in attesa di effettuare il versamento all’erario in un momento successivo, ma comunque entro il 16 aprile.

Ma soprattutto è stata scongiurata l’applicazione retroattiva del meccanismo anche alle vecchie fatture non ancora saldate al 1° gennaio 2015: il decreto del ministero dell’economia correggerà, infatti, la legge istitutiva. Facciamo il punto sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 190/2014, alla luce delle anticipazioni contenute nel comunicato stampa di venerdì 9 gennaio del Mef.

Le disposizioni sullo split payment. Il nuovo art. 17-ter del dpr n. 633/72, al comma 1, stabilisce che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti enti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l’imposta è in ogni caso versata dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell’economia.

In caso di omesso o ritardato versamento, si applicano le sanzioni dell’art. 13, dlgs n. 471/97 e le somme dovute vengono recuperare dal fisco con l’atto di cui all’art. 1, comma 430, della legge n. 311/2004.

Il comma 2 esclude dalle suddette disposizioni i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Versamento dell’Iva a carico del destinatario. In sostanza, la particolarità introdotta dall’art. 17-ter consiste nel porre direttamente a carico del cessionario/committente l’obbligo di versare all’erario l’imposta evidenziata dal fornitore nella fattura, in deroga al sistema normale secondo cui l’Iva è riscossa dal fornitore, il quale la versa poi all’erario al netto dell’imposta detraibile sui propri acquisti. Il meccanismo speciale (che dovrà essere autorizzato dall’Ue perché rappresenta, appunto, una deroga alle disposizioni della direttiva Iva) non interferisce, pertanto, sulle modalità di fatturazione dell’operazione, che rimangono quelle ordinarie, salvo l’esigenza di specificare nella fattura che l’imposta addebitata deve essere versata all’erario dal destinatario, ai sensi dell’art. 17-ter.

In sede di registrazione, invece, si renderanno necessari degli adattamenti. Il fornitore registrerà le fatture nei registri Iva in apposita colonna o con apposita codifica, distintamente secondo l’aliquota applicata, senza computare però il debito d’imposta, mentre dal punto di vista contabile, come rilevato dalla fondazione nazionale commercialisti in una recente nota operativa, stornerà l’imposta dal totale del credito acceso verso il cliente contestualmente alla registrazione o con apposita scrittura di rettifica. L’ente destinatario registrerà normalmente la fattura ai sensi dell’art. 25 del dpr n. 633/72 se effettua l’acquisto in veste di soggetto passivo dell’Iva, mentre sotto il profilo contabile dovrà in ogni caso adattare le rilevazioni, anche per tenere memoria del conto Iva a debito verso l’erario. A tal fine, potrebbe tornare utile il registro delle fatture ricevute, che gli enti pubblici sono obbligati a istituire, a decorrere dal 1° luglio 2014, ai sensi dell’art. 42 del dl 24 aprile 2014, n. 66.

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Modalità di pagamento dell’imposta. Secondo quanto anticipato dal comunicato stampa del Mef, il decreto in arrivo stabilirà che il pagamento dell’imposta può essere effettuato, a scelta dell’amministrazione:

a) con un distinto versamento per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

In attesa di leggere le disposizioni del decreto, che dovrebbe disciplinare anche le modalità di recupero dell’Iva risultante da eventuali note di credito ricevute dai fornitori, si osserva che l’unico termine di versamento esplicitamente menzionato nel comunicato riguarda l’ipotesi sub c).

In via transitoria, inoltre, sarà stabilito che fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni, ma in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni possono accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

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