Split payment: in una circolare requisiti, quando si applica e come

A ridosso della prima scadenza 2015, finalmente l’Agenzia delle entrate ha diramato l’attesa circolare esplicativa che aiuterà tutti i soggetti coinvolti nella scissione dei pagamenti Iva.

Giovedì 16 aprile, infatti, scade il termine per il versamento delle operazioni Iva relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, così come indicato dal decreto del Mef dello scorso 23 gennaio.

La disposizione ministeriale prevede che gli enti pubblici, in qualità di consumatori, debbano assolvere l’obbligo Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello da inserire in contabilità. Per favorire gli adempimenti, la legge di stabilità che ha introdotto la novità dello split payment, ha altresì ammesso per i fornitori della p.a. di computare come operazioni ad aliquota zero quelle realizzate per un ente pubblico, nel conteggio dell’aliquota media .

Per l’adempimento del nuovo meccanismo, si attendeva dunque solo il passo decisivo dell’ente guidato da Rossella Orlandi, che avrebbe dovuto fornire le ultime e preziose indicazioni per le pubbliche amministrazioni, gli enti e tutti i soggetti coinvolti nella procedura dello split payment.

Questo meccanismo, giova ricordare, implica il pagamento dell’Iva da parte dell’ente pubblico al fornitore in luogo della fattura ricevuta e, in seguito, il versamento all’erario della quota fiscale correlata alla prestazione ricevuta.

La nuova circolare delle Entrate

Con il documento definitivo emanato dall’Agenzia, la materia dello split payment è stata affrontata in maniera approfondita e definitiva, con la giustificazione che un simile strumento, ancorché problematico nella prima fase per gli enti interessati, possa generare un sensibile recupero di evasione dell’imposta sul valore aggiunto.

Chi deve effettuare lo split payment. Non ci sono più dubbi: la circolare spiega in maniera esplicita cyhe l’elenco a cui fare riferimento per inquiadrare tutti i soggetti coinvolti nella procedura è l’indice delle pubbliche amministrazioni.

Cosa è escluso. La circolare spiega che lo split payment non si applica in quelle attività nelle quali la pubblica amministrazione non effettua pagamenti nei riguardi dei fornitori. Rientrano in questa casistica i servizi di riscossione delle entrate.

Sono poi escluse, nell’ordine:

prestazioni di servizi rese alla p.a. i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (articolo 25 del d.P.R. 600/1973);

  • le operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale (ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi) o mediante fattura semplificata (articolo 21-bis del d.P.R. 633/1972)
  • le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali.

Il reverse charge

Se l’operazione da contabilizzare rientra nell’elenco di misure soggette a reverse charge (edilizia, grande distribuzione tra le altre), questa strada è da preferire allo split payment.

Il reverse charge è arrivato anch’esso con la recente legge di stabilità e si applica per gli acquisti dideterminati beni o servizi da parte della pubblica amministrazione quando riveste il ruolo di soggetto passivo Iva.

In proposito, si dovrà differenziare tra sfera commerciale e istituzionale, al fine di distinguere la quota che andrà soggetta a un regime o all’altro: nel caso di sfera istituzionale, si dovrà adottare lo split payemnt, mentre per quella commerciale, si dovrà preferire il reverse charge.

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