Split payment, in un nuovo decreto altre indicazioni del MEF

Con il nuovo decreto ministeriale del 20 febbraio, la disciplina dello split payment cambia ancora: nel breve, ci saranno meno vincoli per i rimborsi Iva da split payment.
Il decreto infatti modifica il precedente decreto attuativo del 23 gennaio, ”Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)“.

In pillole, non è più necessario che:

  • il contribuente sia in attività da almeno tre anni
  • l’ammontare del credito Iva sia superiore a 10 mila o 3 mila euro rispettivamente per i rimborsi annuali o trimestrali,
  • l’eccedenza superi al 10% dell’imposta complessivamente assolta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo di riferimento della richiesta.

Split payment, come la p.a. deve versare l’IVA

Con l’introduzione dello split payment, la p.a. è tenuta a versare l’IVA direttamente per il fornitore. Lo può fare scegliendo tra le seguenti possibilità:

  1. con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
  2. in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  3. entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;

Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:

  1. per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
  2. per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  3. per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

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