Società online entro il 6 ottobre

Fonte: Il Sole 24Ore

Partirà il prossimo 6 ottobre il calendario degli adempimenti delle manovre correttive, con il termine per la pubblicazione online dei dati delle società a partecipazione pubblica (articolo 8 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011). Il nuovo obbligo di trasparenza richiede a tutte le amministrazioni di pubblicare sul sito istituzionale, e aggiornare periodicamente, l’elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria. Di ogni società vanno indicati i seguenti elementi: la quota del capitale sociale posseduta dall’ente pubblico e se ha raggiunto, con riferimento al triennio antecedente la data di pubblicazione, il “pareggio di bilancio”. Un’espressione, quest’ultima, tipica della contabilità pubblica ed estranea al mondo della contabilità privata, dove va necessariamente ricondotta al risultato economico positivo. Dovrà inoltre essere diffusa sul sito una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l’ente e le società o tra le controllate. Anche se non è richiesto, andrebbe data l’informativa delle società che sono in corso di dismissione perché non strategiche. Va rilevato poi che il riferimento alle “società” taglia fuori dall’obbligo di trasparenza i consorzi, le associazioni e le fondazioni. Qualche ente ha già provveduto a inserire nel sito, all’interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», le ulteriori informazioni societarie su denominazione, quote di partecipazione e risultato 2008, 2009 e 2010; in diversi casi i Comuni si sono limitati a indicare l’esistenza o meno del pareggio di bilancio, senza dare il valore effettivo del risultato economico. Il nuovo adempimento va ad aggiungersi a quello relativo alla pubblicazione nel sito e nell’albo degli incarichi di amministratore delle società e dei relativi compensi (articolo 1, comma 735, legge 296/2006), sottoposto a un vincolo di aggiornamento semestrale. In quest’ultimo caso la sanzione per l’inadempimento, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società, è pari a 10mila euro. A partire dal 1° gennaio 2011 va ricordato che l’obbligo in parola, come tutti quelli di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale, è assolto con la pubblicazione sul solo sito informatico (articolo 32, legge 69/2009). Sempre in campo di pubblicazione online sono arrivate di recente (Dpcm 26 aprile 2011, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 1°agosto) le modalità di pubblicazione nei siti informatici delle gare e dei bilanci. Il decreto attuativo dell’articolo 32, comma 2, della legge 69/2009 prevede che siano pubblicati sul sito e raggiungibili da apposita etichetta: i bandi di gara, i bandi di gara scaduti e i bilanci. Gli atti da pubblicare sono costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici. I bilanci, che devono essere direttamente raggiungibili dalla home page, sono riportati utilizzando i modelli stabili per la pubblicazione sui quotidiani (Dpr 90/1989); essi devono essere consultabili in ordine cronologico e senza alcuna limitazione temporale. Dal 1° gennaio 2013, infine, le pubblicazioni dei bilanci effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicità legale, per cui la pubblicazione dovrà avvenire solo sul sito.

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