Società: non vale il taglio agli incarichi

Fonte: Il Sole 24 Ore

I comuni e tutte le altre Pa possono, dallo scorso 1° gennaio, spendere per incarichi di consulenza, studio e ricerca non più del 20% di quanto hanno speso allo stesso titolo nel 2009. Con questa disposizione, contenuta nell’articolo 6, comma 7 del Dl 78/2010 sono state drasticamente limitate le spese per avvalersi di professionalità esterne. Si possono nutrire numerosi dubbi sulla legittimità costituzionale di questa disposizione, in particolare alla luce della sentenza 417/2005 con cui la Consulta aveva dichiarato illegittime le norme del Dl 168/2004 nella parte in cui imponevano agli enti locali e alle regioni specifici vincoli, tra cui il tetto alla spesa per le collaborazioni. Ovviamente ciò non toglie che la norma sia pienamente operativa. Non sono compresi nel limite gli incarichi professionali, come la progettazione di opere pubbliche o l’assistenza in giudizio, né quelli conferiti a società. Le norme riguardano solo gli incarichi a persone fisiche per studio, ricerca e consulenza. Per l’esatta comprensione degli incarichi compresi si fa riferimento alla delibera delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti 6 del 15 febbraio 2005, in cui si indicano gli incarichi che si concretizzano nel rilascio di pareri, di relazioni scritte o nell’approfondimento di temi specifici. Le stesse sezioni riunite (parere 7 del 7 febbraio) hanno chiarito che il tetto alla spesa deve essere determinato sulla competenza del 2009 e non sulla cassa, perché si deve fare riferimento alla programmazione e non a circostanze più o meno casuali che possono avere influito sulla spesa effettiva. Sempre per la Corte dei conti, non sono compresi nel tetto gli incarichi finanziati dallo stato, dalla regione, dalla Ue e comunque da altri soggetti, compresi i privati, perché la disposizione vuole limitare le spese sostenute dalle singole amministrazioni e non ridurre il ricorso a questo strumento. Il nuovo tetto di spesa si aggiunge ai vincoli dettati dalle norme precedenti (per esempio l’articolo 7, commi 6 e seguenti del Dlgs 165/2001, che impone adeguata motivazione, comparazione selettiva e determinazione motivata del compenso, requisiti individuali del collaboratore). Sono necessari la preventiva programmazione consiliare e un’adeguata pubblicità, la comunicazione alla Funzione pubblica e, per gli incarichi superiori a 5mila euro, anche alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *