Sicurezza, risponde il dirigente

Fonte: Italia Oggi

In una pubblica amministrazione, la violazione di una disposizione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, prevista dal dlgs n. 626/94, deve essere estinta personalmente dal dirigente generale dell’ente e non certo con i fondi della collettività. Infatti, la natura delle responsabilità per le omissioni sanzionate da detta normativa, assistite da sanzioni penali, hanno carattere del tutto personale, così come il pagamento dell’ammenda in misura ridotta, atto, questo, teso ad evitare la sanzione penale prevista dalla norma. È quanto ha chiarito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, nel testo della sentenza n. 1574/2010, con la quale ha condannato il direttore generale del Comune di Palermo (in solido con altro funzionario), a rifondere le casse comunali della somma (poco più di ottomila euro) che queste hanno subìto per effetto del pagamento dell’ammenda prevista dal decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, riscontrate dalla competente azienda sanitaria nei locali del comando della polizia municipale del capoluogo siciliano. Secondo il collegio della magistratura contabile siciliana, la responsabilità per le omissioni sanzionate dal dlgs n. 626/94, assistite da sanzioni penali, hanno carattere del tutto personale. Infatti, l’art. 21 della norma prevede che, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione a regolarizzare l’irregolarità riscontrata, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata. In caso positivo, si ammette a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita, comunicando al pubblico ministero l’adempimento nonché l’eventuale pagamento della somma ovvero il mancato adempimento alla prescrizione. Quindi, sanando l’irregolarità e pagando la sanzione, la contravvenzione si estingue e il pubblico ministero chiede l’archiviazione. Nel caso sotteso, pertanto, sussiste un danno alle casse del comune di Palermo, in quanto l’ammenda è stata posta a carico del bilancio dell’ente e non con fondi personali del soggetto responsabile della violazione. Il direttore generale, diretto destinatario della contravvenzione e, di conseguenza, individuato come datore di lavoro responsabile delle violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza riscontrate dall’azienda sanitaria locale, è incorso «in un errore inescusabile» per aver disposto il pagamento della sanzione di cui era diretto destinatario, ponendola a carico del bilancio comunale. Né può ritenersi, aggiunge il collegio, che manchi il requisito della colpa grave, in quanto si tratta di un soggetto non rivestito di professionalità specifica, considerato che il ruolo di direttore generale dallo stesso ricoperto nell’organizzazione comunale «evidentemente presuppone il possesso di una professionalità adeguata». Ma il danno è stato altresì addebitato (in misura molto ridotta) anche al funzionario responsabile del procedimento del pagamento dell’oblazione. Infatti, il dirigente preposto alla salute e la sicurezza dei lavoratori, quando ha accertato che la sanzione veniva pagata con i fondi comunali, «aveva l’obbligo di farne rimostranza al diretto superiore e di darvi esecuzione solo laddove l’ordine fosse stato nuovamente confermato per iscritto».

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