Servizi sotto 40 mila euro fuori dalla Centrale unica

Fonte: Italia Oggi

L’obbligo per i piccoli comuni di avvalersi di una centrale unica di committenza non si applica nei casi di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e per importi inferiori a 40.000 euro. Lo prevede il comma 343 dell’art.1 della l 147/2013 (legge di Stabilità 2014). Esso ha integrato l’art. 33, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006), il quale, a sua volta, ha imposto ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di centralizzare gli acquisti a livello di unioni, ovvero stipulando appositi accordi di tipo consortile, ovvero ancora rivolgendosi alle centrali di committenza esistenti o al mercato elettronico della p.a. Tale disposizione ha dato luogo a incertezze applicative laddove fa riferimento alle «gare bandite» successivamente a una certa data, originariamente fissata al 31 marzo 2012, ma successivamente prorogata prima al 31 marzo 2013 e poi al 31 dicembre 2013. Molti enti si sono chiesti se permanga in capo al comune la competenza per lavori, servizi e forniture realizzati mediante acquisizioni in economia (art. 125 del codice dei contratti), cioè mediante cottimo fiduciario o amministrazione diretta, trattandosi di procedure che non richiedono il previo esperimento di una «gara» tra potenziali aggiudicatori. Secondo alcune sezioni regionali della Corte dei conti (Piemonte, parere n. 271/2012, Lombardia, parere n. 165/2013), occorre distinguere l’amministrazione diretta dal cottimo fiduciario, che è una procedura negoziata. Nel primo caso, non potrebbe ritenersi sussistente l’obbligo del ricorso alla centrale unica di committenza; nel secondo caso, invece, bisogna distinguere a seconda dell’importo: se si tratta di cottimo fiduciario semplificato (cioè per importi inferiori a 40.000 euro) non occorre alcuna procedura comparativa, mentre se si tratta di cottimo fiduciario di importo pari o superiore ai 40.000 euro, sebbene non sia prevista la pubblicazione di un bando, troverà ugualmente applicazione l’obbligo del ricorso alla centrale unica. Tale orientamento è ora confermato espressamente dal legislatore.

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