Se la guida è alterata si resta a piedi a lungo

Chi incorre nelle ipotesi più gravi di guida alterata dall’alcol o dalla droga rischia di restare a piedi a lungo. La revoca triennale della patente scatta infatti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento della commissione del reato. Lo ha ribadito il Ministero dei trasporti con la circolare n. 29675 del 21 dicembre 2015.

La legge di riforma stradale n. 120/2010 ha inasprito le conseguenze della guida alterata dall’alcol e dalla droga prevedendo all’interno degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice la revoca di tre anni per i conducenti più negligenti.

È il caso per esempio degli autotrasportatori professionali trovati in cabina gravemente alterati dall’alcol o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Oppure più semplicemente di chiunque provochi un incidente con una quantità elevata di alcol nel sangue o sotto l’effetto di droghe.

L’indicazione letterale dell’art. 219/3-ter però ha aperto dubbi sulla data di concreta applicazione della revoca da parte della motorizzazioni. Da una parte alcune interpretazione giurisprudenziali (in ultimo TAR Piemonte, sez. II, sentenza n. 1415 del 14.10.2015) ritengono che la revoca triennale della licenza di guida parta dalla data dell’accertamento stradale.

A parere del Ministero dei trasporti, invece, la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio di inibizione alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza e non già con riferimento al momento in cui l’organo di vigilanza contesta l’infrazione. Questa interpretazione, sostenuta con forza in due precedenti circolari del 7.7.2014 e del 18.6.2015, torna di stretta attualità, a parere del Mit, a seguito dell’ordinanza n. 19572/2015 del tribunale di Firenze.

La decisione toscana, specifica la circolare, avvalora la posizione assunta dal ministero. Sul piano logico, specifica la nota, appare dirimente il fatto che i tre anni per il riconseguimento della patente devono decorrere dalla revoca e non possono precederla. Conseguendo la revoca alla sentenza penale passata in giudicato anche i tre anni per il riconseguimento devono decorrere dalla detta data.

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