SCIA in edilizia: per la Consulta è illegittima la norma della l.r. Toscana che consentiva alla p.a. di intervenire con poteri inibitori oltre il termine di 30 gg., in caso di violazione degli strumenti urbanistici

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2016, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 84-bis, comma 2, lett. b), della legge regionale Toscana n. 1 del 2005 (“Poteri di vigilanza in caso di SCIA”), che così prevedeva: “Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettere b)d)e) ed f), e di cui all’articolo 79, comma 2, lettere a)b)c) ed e), decorso il termine di trenta giorni di cui all’articolo 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi: […] b) in caso di difformità dell’intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi”. Per giurisprudenza pacifica, i titoli abilitativi agli interventi edilizi costituiscono oggetto di una disciplina che assurge a principio fondamentale della materia concorrente “governo del territorio”, e tale valutazione – spiega la Corte – deve ritenersi valida anche per la denuncia di inizio attività (DIA) e per la SCIA che, seppure con la loro indubbia specificità, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi. E non essendovi alcun dubbio sul fatto che anche le condizioni e le modalità di esercizio dell’intervento della pubblica amministrazione, una volta che siano decorsi i termini in questione, debbano considerarsi il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, la disciplina di questa fase ulteriore deve considerarsi parte integrante di quella del titolo abilitativo. La normativa regionale, dunque, nell’attribuire all’amministrazione un potere di intervento, lungi dall’adottare una disciplina di dettaglio, ha introdotto una normativa sostitutiva dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale; pertanto viene proprio a toccare i punti nevralgici del sistema elaborato nella legge sul procedimento amministrativo e cioè il potere residuo dell’amministrazione, a termini ormai decorsi, e il suo ambito di esercizio (in concreto, i casi che ne giustificano l’attivazione). Essa, dunque, comporta l’invasione della riserva di competenza statale alla formulazione di principi fondamentali, con tutti i rischi per la certezza e per l’unitarietà della disciplina che tale invasione comporta; e ciò tanto più in una materia che, come è noto, e come dimostrano le sue frequenti modifiche, presenta delicati e complessi problemi applicativi.

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