SCIA in edilizia, i 5 punti criticati dal Consiglio di Stato

Sullo schema di decreto legislativo relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA in edilizia) approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016 in attuazione della delega (Legge Madia) è arrivato il parere del Consiglio di Stato 30.3.2016, n. 839 che “ritiene che il testo dello schema non sia ancora idoneo a risolvere la questione fugando le attuali incertezze applicative”.

Il Consiglio di Stato a proposito del decreto relativo alla SCIA in edilizia dice che: “Sarebbe stato auspicabile che l’attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti, di indiscutibile utilità per il cittadino chiamato a orientarsi tra le nuove potenzialità”.

Conclusione: il testo del decreto legislativo va riscritto recependo i rilievi presentati e poi sottoposto nuovamente per un nuovo parere.

I 5 punti della SCIA su cui si è espresso il Consiglio di Stato

1) esercizio della delega di cui alla prima parte del comma 1 dell’art. 5 della legge n. 124.
Lo schema di decreto legislativo non esercita una parte importante della delega: manca la “precisa individuazione” dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva, che viene espressamente rinviata ai successivi decreti legislativi ma che, almeno dal punto di vista ricognitivo, appare come uno degli oggetti principali della delega.

2) esercizio della delega di cui all’ultima parte dello stesso comma 1 dell’art. 5 della legge n. 124.

3) tecnica della novella dell’art. 19 della legge n. 241, che si è preferito non utilizzare pur in presenza di una delega alla “disciplina generale” delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

4) necessità, indipendentemente dal ricorso o meno alla tecnica della novella, di raccordare la disciplina in oggetto con quella della legge n. 241 anche cogliendo l’occasione della delega per una “disciplina generale” per chiarire alcune difficoltà interpretative residuate all’esito della riforma del 2015.

Bisogna raccordare la nuova disciplina sulla SCIA in edilizia con quella attualmente dettata dalla legge n. 241 (e in particolare dai suoi articoli 19, 21 e 21-nonies). Tenuto conto della ratio fortemente semplificatoria dell’intera riforma di cui alla legge n. 124, il Consiglio di Stato segnala la significativa esigenza che la delega sia esercitata anche per chiarire alcune rilevanti difficoltà interpretative residuate all’esito della riforma del 2015 e confermate dalla prima giurisprudenza sul punto.

5) il Consiglio di Stato interviene sull’articolo 3, comma 2 di cui viene espressamente detto che “ritiene che il testo dello schema non sia ancora idoneo a risolvere la questione fugando le attuali incertezze applicative” ed aggiungendo, sempre in riferimento allo stesso comma, che il dettato dell’articolo 3, comma 2 che sembra prevedere un avvio di procedimenti autorizzatori a seguito della presentazione della SCIA appare contraddittorio.

Attendiamo il testo sulla SCIA in edilizia corretto e poi rispedito al CdS per ulteriore verifica.

 


La SCIA in edilizia

dopo il “Decreto Sblocca Italia” (Legge n. 164/2014)

di Mario Di Nicola

Novità in materia di segnalazione certificata inizio attività – Manutenzione straordinaria
– Restauro e risanamento conservativo
– Varianti a permessi di costruire
– Varianti a pdc che non configurano una variazione essenziale
– Opere non riconducibili all’elenco di cui agli artt. 6 e 10 del d.P.R. n. 380/2001
– Interventi previsti da norme specifiche
– Interventi individuati dalle regioni
– Responsabilità e sanzioni

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