Scatta il monitoraggio del Patto di stabilità 2013

Fonte: Italia Oggi

Scatta anche per gli enti locali il monitoraggio del Patto 2013. Dopo le regioni (per le quali l’obbligo è divenuto operativo con la pubblicazione sulla G.U. dello scorso 2 settembre del decreto del Mef approvativo del modello per l’invio dei dati, che dovrà avvenire entro il 2 ottobre), ieri via XX Settembre ha diffuso l’analogo provvedimento riguardante comuni e province.

Dal momento in cui verrà pubblicato, ci saranno trenta giorni per l’adempimento relativo al primo semestre. Per il secondo semestre, invece, la dead line è fissata per tutti al 31 gennaio 2014. Come al solito, le istruzioni allegate contengono alcune precisazioni importanti.

Come prevedibile, dovrà essere data evidenza ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati esclusi dal Patto dall’art. 1 del dl 35/2013. Più precisamente, nella voce S19 andranno indicati i pagamenti relativi ai debiti non estinti alla data dell’8 aprile 2013, mentre nella casella S20 dovranno essere inseriti quelli effettuati prima del 9 aprile.

Ovviamente, gli importi non dovranno essere superiori a quelli autorizzati dal Mef con i provvedimenti che, fra maggio e luglio scorsi, hanno ripartito la dote da 5 miliardi di «spazi finanziari» stanziati dal decreto «sblocca debiti».

Ricordiamo che, invece, i bonus assegnati dalle regioni attraverso il Patto verticale non sono oggetto di monitoraggio, poiché vengono portati direttamente in riduzione dell’obiettivo.

Un altro chiarimento rilevante riguarda i comuni con meno di 5.000 abitanti (che hanno debuttato quest’anno nel Patto) interessati in passato da calamità naturali. Essi potranno detrarre le spese impegnate o pagate nel 2013, ma dovranno parimenti depurare il saldo delle entrate accertate o riscosse quest’anno a rimborso di spese effettuate negli anni scorsi.

In pratica i mini-enti vengono anche da questo punto di vista equiparati a quelli più grandi, anche se fino al 2012, essendo esonerati dal Patto, non si erano avvalsi della facoltà di scorporare le uscite. Se, ad esempio, un piccolo comune alluvionato ha anticipato fino al 2012 spese per la ricostruzione di un argine e attende quest’anno il rimborso da parte dello Stato e della Regione, non potrà considerare valida tale entrata ai fini del Patto.

Dalle entrate Patto dovranno essere esclusi anche i trasferimenti compensativi che verranno erogati dallo Stato ai sensi dell’art. 10-quater, comma 3, del dl 35 a compensazione dei «tagli-ombra» imposti per effetto dell’assoggettamento all’Imu degli immobili posseduti dai comuni sul proprio territorio. Ricordiamo, infine, che per l’omesso o ritardato adempimento degli obblighi di monitoraggio non sono previste sanzioni dirette.

Tuttavia, il corretto e tempestivo invio dei dati è condizione indispensabile per poter acquisire la certificazione finale da trasmettere al Mef entro il 31 marzo prossimo. Il mancato rispetto di quest’ultimo termine, invece, è sanzionato come l’inadempimento del Patto.

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