Sanzioni ai pubblici per le inosservanze sul cartellino

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sanzioni disciplinari per il dipendente pubblico che non rispetta le nuove regole sui cartellini identificativi obbligatori. E poi retribuzione di risultato di dirigenti e posizioni organizzative fuori dal taglio per le assenze per malattia. Sono le principali precisazioni contenute in due circolari della Funzione pubblica n. 3 «(Articolo 55-novies del decreto legislativo 165 del 2001 – identificazione del personale a contatto con il pubblico») e 8 («Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti ») pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» 210 dell’8 settembre. Il cartellino. Tutti i dipendenti pubblici a contatto con il pubblico devono essere muniti di un cartellino di riconoscimento. L’inosservanza di questa prescrizione costituisce – precisa la nuova circolare – una valida ragione per l’avvio di un procedimento disciplinare e per la conseguente irrogazione di sanzioni. Il cartellino identificativo o la targa nella stanza o nella postazione di lavoro devono contenere le seguenti informazioni: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Non devono essere contenuti dati eccedenti o non necessari rispetto alle finalità di trasparenza e tali da violare la privacy, come ad esempio le generalità personali. L’obbligo ? precisa la circolare ? si applica a tutti i dipendenti e dirigenti pubblici contrattualizzati, cioè ne sono escluse le forze armate, di polizia, i prefetti, i docenti universitari, i magistrati e le altre categorie a cui non si applica il Dlgs 165/2001: per queste figure comunque le singole amministrazioni possono introdurre l’obbligo. Siamo dinanzi a un obbligo che si applica anche alle regioni e alle autonomie locali. Da questo vincolo possono essere escluse specifiche categorie, sulla base di analitiche e argomentate motivazioni. Questa esclusione – ricorda la circolare – deve essere contenuta in provvedimenti del ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione adottati d’intesa con il ministro competente e, per le regioni e gli enti locali, con la Conferenza unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali. L’obbligo si applica nei confronti dei dipendenti a contatto con il pubblico, intendendo come tali quelle – si legge nella circolare – che«si intendono svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta», valutazione che deve essere effettuata in concreto dalle singole amministrazioni. Le assenze. Le assenze per malattia dei dipendenti pubblici sono diminuite di oltre il 30% a seguito delle disposizioni introdotte dal Dl 112/2008. Un’ulteriore riduzione è attesa dalla concreta applicazione del vincolo alla trasmissione telematica dei certificati direttamente da parte dei medici alle amministrazioni introdotto dalla «legge Brunetta» (Dlgs 150/09). Per i primi 10 giorni di ogni assenza per malattia, fatte salve le eccezioni previste per i ricoveri ospedalieri, gli infortuni, le terapie salva vita e i morbi dipendenti da ragioni professionali, occorre effettuare il taglio di ogni forma di trattamento economico accessorio. L’eventuale esonero dal taglio – spiega la circolare – deve essere disposta solo sulla base di un adeguato supporto in termini di certificazione medica. In questa decurtazione non deve essere compresa, per i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa, la retribuzione di risultato in quanto essa non può essere equiparata a una «indennità giornaliera» perché dovuta a consuntivo sulla base degli «esiti del procedimento di valutazione».

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