Salva-enti selettivo a rischio contenziosi

Fonte: Il Sole 24 Ore

I Comuni dissestati dalle Sezioni regionali di controllo per incongruità dei loro piani di risanamento avranno una chance in più, ma una tantum. Napoli e gli altri potranno riaccedere, nel 2014, al “predissesto”, a prescindere dal giudizio negativo formatosi nei confronti del loro primo tentativo. Ciò a condizione che il disavanzo di amministrazione sia nel frattempo migliorato e che la nuova “proposta” di rientro venga formalizzata in 90 giorni dalla comunicazione del diniego.

Il tutto sarà sottoposto, ovviamente, ad una verifica della Corte dei conti, mirata a constatare la positiva dinamicità dei conti. Rimane un dubbio sulla apparente esclusione dei Comuni che hanno presentato il piano di risanamento nel 2012, godendo peraltro della quota di fondo di rotazione ai massimi livelli.

Una novità importante riguarda i Comuni sottoposti alla procedura di dissesto guidato, i cui sindaci sono sanzionabili (articolo 6, comma 2, del Dlgs 149/2011) con l’incandidabilità decennale) Questi potranno – a regime – ricorrere alla procedura di riequilibrio e, dunque, proporre entro i successivi 60 giorni il relativo piano di rientro pluriennale, fino a quando non sarà decorso il termine (di 20 giorni) assegnato dal Prefetto per l’adozione della deliberazione di dissesto, prevista dall’articolo 246 del Tuel.

Quindi è venuto meno l’ostacolo dell’inizio della procedura accertativa, previsto nel vecchio articolo 243-bis del Dlgs 267/2000, interdittivo dell’accesso alla procedura anti-default, che ha inciso sensibilmente sui Comuni calabresi e siciliani impediti a frequentarla.

Questo è quanto sancito nel decreto 16/2014 dopo la trattativa svolta tra il Governo e l’Anci, a conclusione della quale è stata cancellata l’opportunità di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino al perfezionamento del dissesto, comunque, intervenuto.

Ciò a prescindere se dichiarato dal rispettivo consiglio comunale ovvero dal commissario prefettizio appositamente nominato nel caso d’inerzia del primo.

Dunque, niente da fare per gli altri, più esattamente per quelli nei confronti dei quali si sono consumati i termini concessi dal Prefetto in base all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 149/2011. A questi non rimarrà altro che perseguire l’ipotesi, non affatto peregrina, di esperire azione giudiziaria avanti le Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, contro la eventuale “bocciatura” del ricorso alla procedura di predissesto.

Non disdegnando, in queste occasioni, di sollevare la questione di legittimità costituzionale, sottesa ad evidenziare la mancata previsione dell’accesso alla procedura di riequilibrio pluriennale rispetto alla facoltà riconosciuta agli enti locali “bocciati” dalla Corte dei conti in relazione ai loro piani di rientro presentati nel 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *