Sì al referendum sul cimitero se non modifica il piano regolatore

Fonte: Italia Oggi

E’ possibile ricorrere all’istituto del referendum consultivo, previsto dallo statuto comunale, per decidere circa il mantenimento di un’area cimiteriale destinata alla sepoltura di defunti appartenenti a culti diversi da quello cattolico, in particolare di religione musulmana? I referendum locali si configurano come tipici istituti di democrazia diretta, forme di partecipazione popolare di carattere opzionale, previsti dall’ente locale tra gli elementi facoltativi dello statuto comunale. Rispetto alla normativa previgente, è stata ampliata la valenza dell’istituto del referendum popolare che, secondo la dottrina, è ora configurabile non più solo come consultivo – unica tipologia già presente nell’originale formulazione della legge 142 del 1990 – utilizzato per consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale, ma anche come referendum abrogativo di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell’ente oppure propositivo, confermativo, di indirizzo, o infine oppositivo – sospensivo. Il referendum popolare di tipo consultivo non sembra possa avere, allo stato attuale, quella efficacia politicamente vincolante che parte della dottrina ritiene debba essergli attribuita allorquando dai suoi risultati si evinca in modo inequivocabile e assoluto la prevalenza della volontà popolare. Il decreto legislativo 267/2000 nulla dice circa l’effetto dei risultati del referendum consultivo e gli statuti, in genere, hanno escluso che l’esito sia vincolante per l’amministrazione, preferendo precisare che l’ente locale possa discostarsi dall’esito referendario, motivando adeguatamente, con pieno riconoscimento dell’autonomia politica del consiglio. In realtà, gli effetti del referendum consultivo si risolvono in una pressione di fatto sugli organi di governo dell’ente. In tal senso, si è anche affermato che il potere statutario in materia resta ampio per quanto riguarda l’oggetto, il numero di partecipanti per la sua validità e la possibilità di prevedere effetti consequenziali per l’amministrazione, legati all’esito del referendum e tuttavia con il limite della conservazione, in ogni caso, del potere decisionale in capo agli organi di governo. La giurisprudenza ha sottolineato che «le consultazioni costituiscono strumento di partecipazione popolare all’elaborazione delle scelte amministrative, non strumento di verifica della condivisione da parte dei cittadini di scelte già definite con formali provvedimenti amministrativi. L’attività consultiva, per propria natura, deve anteporsi all’attività decisionale, non seguirla» (Cds 29 luglio 2008, n. 3768). Il referendum popolare locale, avente natura consultiva, non può «dispiegare alcuna giuridica influenza, atteso che impone solo all’amministrazione che lo ha indetto di tener conto della volontà popolare ma non esplica alcun effetto sull’azione amministrativa che ne è stato oggetto, né tanto meno su vicende successive o di altre amministrazioni, né la volontà popolare espressa con il referendum è idonea ad attribuire all’ente locale poteri estranei alla sfera di attribuzioni fissate con legge» (Cds sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3263). Nel caso di specie occorre verificare come le fonti normative locali, lo statuto e i regolamenti, abbiano disciplinato l’istituto del referendum. Posto che lo statuto comunale abbia previsto il referendum di tipo consultivo su questioni a rilevanza generale interessanti l’intera collettività comunale, disciplinandone alcuni aspetti relativi alla presentazione della proposta di referendum e alle condizioni per la sua validità, nonché alle materie escluse – disponendo che, in caso di esito favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum, salva la facoltà del consiglio di non accogliere il quesito referendario con adeguata motivazione – è necessario verificare se il quesito proposto incida, sostanzialmente, sulla modifica del Piano regolatore cimiteriale; in tal caso, infatti, il referendum si configurerebbe come consultazione popolare di tipo abrogativo – e non meramente consultivo – tipologia che, se non è prevista dalla normativa dell’ente, presenta profili di dubbia ammissibilità. Inoltre, sebbene l’oggetto del quesito referendario rientri tra i settori di specifica competenza comunale, occorre valutare se la sua formulazione non sia in contrasto con gli articoli del regolamento.

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