Riscossione coattiva dei Comuni: ok al trattamento fiscale agevolato

Attraverso comunicato del 12 dicembre 2017 il portale dell’Agenzia delle Entrate (Fiscooggi) rende noto che, sollecitata da un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 149/E del 12 dicembre 2017, interviene sul trattamento tributario delle operazioni ipotecarie connesse all’attività di riscossione coattiva da parte degli Enti locali.

Il quesito

Alle iscrizioni di ipoteca, effettuate a garanzia dei crediti dei Comuni riscossi mediante ingiunzione fiscale, è applicabile il regime di esenzione “da ogni tributo e diritto” previsto in termini generali in materia di riscossione coattiva delle imposte sul reddito? È questo il quesito posto all’Agenzia da una società concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie degli Enti locali.

Il parere dell’Agenzia

La questione sottoposta all’esame dell’Amministrazione concerne il sistema di riscossione coattiva delle entrate (tributarie e non) degli enti locali, la cui disciplina, nel corso degli ultimi anni, è stata più volte modificata. L’Agenzia, quindi, prima di indicare il proprio parare rispetto al quesito della società istante, procede a una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento per meglio inquadrare la questione controversa.

La riscossione coattiva degli Enti locali

Attualmente, per riscuotere coattivamente le proprie entrate, i Comuni possono scegliere di utilizzare due modalità:

  • affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione (in questo caso, la riscossione è eseguita mediante ruolo, che, trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore)
  • riscossione in forma diretta o con affidamento a “concessionari locali” (in questo caso, la riscossione è effettuata tramite ingiunzione fiscale).

L’Amministrazione, in passato, con la circolare n. 4/T del 20 maggio 2008, aveva precisato che, alla luce del quadro normativo all’epoca vigente non era possibile:

  • riconoscere all’ingiunzione fiscale l’idoneità a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore (ex articolo 77, Dpr 602/1973)
  • applicare ai “concessionari locali” il regime di esenzione “da ogni tributo e diritto” previsto in termini generali in materia di riscossione coattiva delle imposte sul reddito (cfr articoli 47 e 47-bis, Dpr 602/1973).

Successivamente, però, il panorama normativo di riferimento è stato modificato nel senso della estensione al sistema della riscossione coattiva delle entrate dei Comuni tramite ingiunzione fiscale delle disposizioni previste in materia di riscossione coattiva delle imposte sul reddito dagli articoli da 45 a 48-bis, d.P.R. 602/1973 (cfr articolo 7, comma 2, lettera gg-quater, d.l. 70/2011).

Ciò, afferma l’Agenzia nella risoluzione in esame, induce a un ripensamento delle indicazioni fornite in precedenza. In altri termini, alla luce del mutato contesto normativo è necessario addivenire a conclusioni diverse sia per ciò che concerne il profilo civilistico (possibilità di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore a seguito di ingiunzione fiscale) sia con riguardo al versante dell’applicabilità delle ricordate agevolazioni tributarie al procedimento di riscossione coattiva degli Enti locali.

>> CONTINUA A LEGGERE LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *