Riscossione associata, caos per 6mila Comuni

Fonte: Il Sole 24 Ore

La riscossione dei tributi locali va verso la quarta proroga per Equitalia, ma lascia 6mila comuni nel caos del passaggio alle funzioni associate. Dal 1° gennaio 2014, infatti, scatta per gli enti sotto i 5mila abitanti (3mila se appartenenti alle comunità montane), l’obbligo di gestire in forma associata quasi tutte le funzioni fondamentali, compresa la riscossione delle entrate.

La gestione associata

L’obbligo è previsto dal Dl 78/2010 e dal Dl 95/2012 (che ha ridefinito il raggio di azione), imponendo al 70% dei comuni di optare per uno dei due moduli ammessi: l’unione o la convenzione. Una scelta in realtà difficile da effettuare, trattandosi di forme associative completamente diverse: la prima configurata come ente, con propri organi, un proprio bilancio e una propria dimensione territoriale; la seconda invece estremamente flessibile, variabile nel tempo e facilmente modificabile scaduti i termini previsti per la sua adozione. Per questi, ma anche per altri motivi, dieci Regioni hanno sottoposto al vaglio della Corte costituzionale la legittimità dell’associazionismo obbligato: l’udienza è fissata per il prossimo 3 dicembre. I tempi sono comunque ristretti e bisogna scongiurare un caos nella gestione dei tributi e più in generale dei servizi che dal 2014 andrebbero svolti in forma associata.

I problemi in campo

Peraltro, la nuova disciplina è riscritta dal disegno di legge Delrio, quindi una proroga è senz’altro necessaria. Andrebbe inoltre risolta la questione delle società comunali che gestiscono le entrate locali e che coprono un bacino di utenza di oltre cinque milioni di cittadini.

Il legislatore vede con sfavore le società partecipate, assoggettandole alla normativa sul patto di stabilità e ai vincoli di assunzione di personale e impedendo la costituzione ai comuni sotto i 30mila abitanti.

Inoltre, l’articolo 4 del Dl 95/2012 (sebbene mutilato dalla sentenza 229/13 della Consulta, ma solo per le società delle Regioni) impone entro la fine del 2013 di privatizzare o liquidare le aziende strumentali. Una disposizione, questa, ritenuta non applicabile alle società in house (Corte dei Conti Campania 188/2013) ed esclusa se configuriamo la riscossione dei tributi come svolgimento di funzioni.

Sulla natura dell’attività, però, ci sono posizioni diverse: per la giurisprudenza maggioritaria si tratta di un servizio pubblico locale (Consiglio di Stato 5461/11, 236/06, 5318/05; Tar Catania 621/10; Tar Napoli 1458/08). Per l’Antitrust e altra giurisprudenza è un’attività meramente strumentale (AS580, 581 e 596/09; Tar Toscana 377/11, Corte dei Conti Toscana 15/11). Per l’Anci si tratta invece di una pubblica funzione (nota 13/9/2010). Occorre peraltro fare i conti con la giurisprudenza comunitaria, che ritiene applicabile all’attività di riscossione la direttiva servizi 2006/123 (conclusioni avvocato generale Ue del 16/11/11 e sentenza 10/5/2012).

È auspicabile, quindi, che la legge delega – che utilizza indifferentemente i termini «funzioni» e «servizi» – chiarisca definitivamente anche questo aspetto.

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