Rischio sugli accertamenti unici

Fonte: Il Sole 24 Ore

Gli atti di recupero dei crediti d’imposta stanno generando perplessità sulla determinazione del valore delle liti fiscali pendenti ammissibili alla definizione agevolata, che si applica fino ai 20mila euro. È dubbio se vada considerato per singola annualità o per tutte le annualità comprese nell’atto di recupero.
Per imposte, contributi e sanzioni, contano solo le maggiori imposte accertate. In caso di lite di sole sanzioni, il valore è dato dalla somma delle sanzioni. Le liti in cui è parte l’agenzia delle Entrate non riguardano contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Sulla definibilità della lite per più anni compresi in unico atto, per alcuni uffici il valore è pari alle somme delle imposte recuperate per tutte le annualità e, pertanto, se complessivamente superiori a 20mila euro, sono escluse dalla definizione agevolata. Per questi uffici, il ricorso presentato contro l’unico atto non permetterebbe la definizione agevolata, in quanto l’importo totale dei vari anni supera il limite. Di conseguenza, è solo possibile definire le liti di più annualità, in caso di ricorso unico per tutte, se sono accertate con separati atti e ciascun anno è di ammontare non superiore a 20mila euro.
In proposito, ci sono le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 48/E del 24 ottobre 2011, paragrafo 3 («Lite autonoma e valore della lite»), nel punto in cui si legge che, quando con «il medesimo atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati, ad esempio, gli avvisi di accertamento…si hanno tante liti autonome quanti sono gli avvisi di accertamento impugnati…Per la definizione…non rileva la circostanza che avverso una pluralità di atti impugnabili siano stati presentati uno o più ricorsi». Insomma, se lo stesso ricorso riguarda più anni con separati accertamenti, il limite di 20mila euro va verificato distintamente per ogni atto di accertamento; invece, sempre per questi uffici, se il ricorso riguarda più annualità accertate con unico atto, il limite di 20mila euro va verificato in base al totale di tutti gli anni.
Al di là dell’evidente disparità di trattamento, si ritiene sbagliata l’interpretazione di questi uffici. Consideriamo un esempio, riferito ad un atto di recupero (unico per due annualità). L’ufficio, nel riepilogo del credito indebitamente usato, indica: per il 2001, tributi 17mila euro e contributi Inps 2.500 euro; per il 2002, tributi 12mila euro e contributi Inps 4.100 euro. Secondo gli uffici, in aggiunta all’esclusione di legge dalla definizione per i contributi, sarebbe esclusa la possibilità di definizione per i tributi in quanto il totale delle due annualità è di 29mila euro. Ma appare più corretto prendere come base di riferimento, ai fini del limite di 20mila euro, le singole annualità, pur essendo unico l’atto di recupero per più annui. Nel caso proposto, è possibile definire sia il 2001, in quanto il valore delle lite è di 17mila euro, sia il 2002, in quanto il valore della lite è di 12mila euro.
D’altra parte, l’interpretazione contraria data dagli uffici è assurda, perché, se l’amministrazione avesse inviato tanti atti di recupero per ogni annualità, la definizione per ciascun anno sarebbe possibile.
È quindi importante ed urgente un intervento dell’agenzia che confermi, alle condizioni previste dalla legge, la possibilità di avvalersi della definizione agevolata, versando gli importi dovuti (del 10%, del 30% o del 50%) entro il 2 aprile 2012 e presentando il relativo modello in via telematica sempre entro la stessa data di lunedì 2 aprile 2012.

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