Risarcimento del danno da ritardo: la mera violazione del termine massimo di durata del procedimento non è condizione sufficiente

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 4 del 2016, esamina i presupposti per il risarcimento del danno da ritardo della p.a., affermando che, a tali fini, non è sufficiente la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo, poiché tale violazione di per sé non dimostra l’imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all’amministrazione escludere la sussistenza della colpa. Occorre, invece, affinchè il danno possa essere risarcibile, un’iniziativa del danneggiato che metta in mora l’amministrazione e ciò soprattutto quando, come nel caso di specie, fa difetto una espressa previsione di un termine finale.

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