Rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità contabile: il parere di congruità dell’’Avvocatura dello Stato non è vincolato alla quantificazione del giudice

La vicenda
Un dipendente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sottoposto a giudizio di responsabilità contabile conclusosi con sentenza di assoluzione, contesta il provvedimento con il quale l’amministrazione – uniformandosi a quanto statuito dall’Avvocatura dello Stato in sede di parere – ha quantificato l’importo dovutogli a titolo di rimborso delle spese legali, affermando che la liquidazione delle spese non potesse che conformarsi a quanto statuito dal giudice contabile. A questo riguardo il ricorrente sostiene che proprio la circostanza che l’Avvocatura dello Stato sia tenuta, in questi casi, ad esprimere un parere di congruità, significa che detto parere debba essere svincolato dalla quantificazione effettuata in sentenza dal giudice. Infatti, un tale parere non avrebbe senso se l’Avvocatura dovesse necessariamente attenersi alle liquidazioni effettuate in sentenza dal giudice contabile (come avvenuto nel caso di specie).

La pronuncia del TAR
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 13753 del 2015, accoglie il ricorso. Ricostruito il quadro normativo riferito al rimborso delle spese legali nei giudizi di natura contabile (art. 10-bis, comma 10, d.l. 203/2005, successivamente modificato dall’art. 17, comma 30-quinquies, del d.l. 1.7.2009, n. 78, convertito nella legge 3.8.2009, n. 102), i giudici hanno precisato che nel caso in cui venga violato, da parte del giudice contabile, il divieto di disporre la compensazione delle spese in caso di proscioglimento dell’incolpato, non può negarsi il diritto dell’interessato ad ottenere un congruo rimborso spese, sulla base del parere di congruità espresso dall’avvocatura. Se questo è vero, nemmeno può dunque negarsi il diritto del pubblico dipendente ad ottenere un congruo rimborso spese nel caso in cui il giudice contabile, anziché disporre la compensazione, abbia liquidato le spese legali, ma in misura simbolica o comunque inferiore a quanto effettivamente dovuto dall’assistito al proprio difensore. In caso contrario, infatti, il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, in questo secondo caso, verrebbe ad essere completamente pretermesso. Tale parere non è in alcun modo vincolato dalla liquidazione delle spese effettuata dal giudice contabile, ma deve piuttosto verificare le necessità difensive dell’assistito in relazione alle accuse che gli vengono mosse ed ai rischi del giudizio, nonché la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale.

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