Riforma degli onorari di avvocati di enti pubblici: anche il TAR Molise solleva questione di costituzionalità

Anche il TAR Molise, con ordinanza n. 161 del 2016, solleva, in relazione all’art. 77, secondo comma, e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 3, 4 e 6 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11.8.2014, n. 114, il quale ha dettato una nuova disciplina per i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato. Analoga questione di legittimità è stata sollevata dal TRGA Trento, con ordinanza segnalata su questo Quotidiano il 18 marzo scorso. Il TAR Molise riprende, in parte, la rimessione già disposta dal TRGA Trento, per quanto concerne, in particolare, il profilo della carenza dei presupposti per la decretazione d’urgenza. Unitamente a tale questione, viene sollevata l’ulteriore questione di costituzionalità con cui si lamenta la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) tra avvocati dello Stato ed avvocati di altre amministrazioni pubbliche, avendo i commi 3 e 6 dell’art. 9 del d.l. 90/2014 introdotto la decurtazione degli onorari solo per i primi (corresponsione nei limiti del 50% delle somme liquidate nei provvedimenti giurisdizionali in favore dell’amministrazione in caso di vittoria della causa ed azzeramento dei compensi stessi in caso di transazione e compensazione delle spese).

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