Rifiuti con Tares «semplificata»

Fonte: Il Sole 24 Ore

Cinque prelievi sui rifiuti nel 2013 e rischio contenzioso per i fabbricati rurali. Sono le novità più rilevanti contenute nella circolare del 29 ottobre 2013 con la quale l’Anci Emilia-Romagna commenta le modifiche apportate dalla legge 124/2013, di conversione del Dl 102/2013. Queste modifiche risolvono alcuni problemi interpretativi ma disegnano un quadro applicativo caotico che autorizza nel 2013 l’applicazione di cinque prelievi diversi: Tarsu, Tia 1, Tia 2, Tares integrale e Tares semplificata.

Una scelta da ponderare tenendo conto sia di quanto già fatto per applicare la Tares, sia delle incertezze collegate all’applicazione dei vecchi regimi (Tarsu, Tia 1, Tia 2), sia infine del fatto che la nuova Tari prevista dalla legge di stabilità 2014 è sovrapponibile quasi integralmente alla Tares.

È preferibile, quindi, optare per la Tares semplificata (Dl 102/2013), non essendoci l’obbligo di approvare il piano finanziario né di articolare le tariffe delle utenze domestiche per numero dei componenti della famiglia. Posizione condivisibile anche per evitare problemi nella riscossione con F24 (a quanto pare il codice Tarsu 3920 non è utilizzabile senza convenzione con l’Agenzia delle Entrate).

L’Anci regionale è inoltre molto critica sull’articolo 2 comma 5-ter, che dispone la retroattività quinquennale delle domande per ottenere la ruralità dei fabbricati. Una norma qualificata come interpretativa ma che in realtà è innovativa e sulla quale si potrebbe pronunciare la Corte Costituzionale per contrasto con il diritto vivente. Conclusione senz’altro condivisibile, anche perché l’efficacia retroattiva è collegata a una semplice dichiarazione e fa scattare il diritto al rimborso di ingenti somme, peraltro sfornite di copertura finanziaria.

Senza considerare, poi, che l’annotazione catastale di «ruralità accertata» non attesta che il fabbricato è rurale ma solo che l’istanza presentata è “formalmente” corretta.

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