Resta reato costruire su aree demaniali

Fonte: Il Sole 24 Ore

Costruire una casa con vista mare a meno di trenta metri dal bagnasciuga, senza il nulla osta dell’autorità marittima, è un reato. La Corte di cassazione, con la sentenza 44644 depositata ieri, bacchetta i giudici di merito che avevano assolto un’intera famiglia dall’accusa di aver realizzato una costruzione abusiva a Modica in Sicilia. Il Gip aveva chiesto un decreto di condanna per gli amanti del mare che avevano superato la zona off limits dei trenta metri, piazzando nell’area demaniale una casa mobile circondata da un muro senza curarsi di ottenere il nulla osta del Capo dipartimento. Più indulgente il tribunale, che considerava l’azione ormai depenalizzata per effetto delle modifiche apportate alle norme di riferimento.

Per il giudice di merito a cancellare il reato sarebbe stata l’introduzione del Dlgs 96/05, il quale, nel modificare l’articolo 1161 del codice della navigazione, cancellava ogni riferimento all’articolo 55 dello stesso codice che prevede l’obbligo del nulla osta in caso di «esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare». L’azione contestata agli imputati non poteva dunque più ricadere nel raggio d’azione dell’articolo 1161 dello stesso codice, che usa la mano pesante con chi occupa senza titolo le aree di proprietà del demanio, punendoli con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro. Un verdetto impugnato dai procuratori dei tribunali di Modica e di Catania, che smontano la tesi dei giudici di primo grado. Secondo i Pg il mancato riferimento al codice della navigazione non va letto come una lancia spezzata in favore degli abusivi, che renderebbe “veniale” l’abuso, ma al contrario come un irrigidimento in caso di trasgressione. L’articolo 19 del Dlgs 96/05 nella nuova formulazione sostituisce le parole «non osserva le disposizioni di cui agli articoli 55, 714 e 716» con «non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aereoporti». Scopo della modifica – spiega la Cassazione – non è quello di depenalizzare la violazione, ma di rafforzare la tutela dei vincoli posti a difesa delle aree in prossimità del mare e degli aereoporti. «La novella – si legge nella sentenza – ha sostituito l’individuazione di specifici vincoli indicati nella precedente formulazione con la più amplia previsione di qualsiasi vincolo a tutela del demanio». Una protezione più vasta che include anche tutti gli obblighi già imposti dal codice della navigazione: primo tra tutti il nulla osta preventivo, di cui si può fare a meno solo quando le nuove costruzioni sono indicate in piani regolatori o di ampliamento che hanno già ottenuto l’ok dell’autorità. L’articolo 1161 anche dopo il restyling conserva tutta la sua forza deterrente nel sanzionare anche chi impedisce l’uso pubblico delle aree demaniali o fa innovazioni non autorizzate.

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