Responsabile di posizione organizzativa comandato presso altra Amministrazione: mantiene la retribuzione?

Nel caso in cui un dipendente in atto responsabile di posizione organizzativa venga comandato presso altra Amministrazione, si perviene allo smarrimento della suddetta retribuzione o viceversa la mantiene fino alla naturale scadenza? A risolvere questo dubbio applicativo in materia di personale è il nostro esperto Vincenzo Giannotti: “Prima di rispondere al quesito è necessario chiarire la differenza tra comando e distacco di personale. Il distacco, dal punto di vista funzionale, cioè dell’interesse da soddisfare con l’istituto, può ricorrere qualora il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il comando giustifica, invece, l’assegnazione di un lavoratore ad altro ente in base alla sussistenza di un interesse proprio dell’ente ricevente”.

La differenza tra comando e distacco di personale

Nel primo caso, ossia in presenza di un distacco per volere della PA di appartenenza, risulta evidente che il dipendente titolare di posizione organizzativa conservi la retribuzione di posizione e di risultato fino a scadenza dell’incarico conferito, al fine di non avere ripercussioni economiche su una scelta effettuata nell’esclusivo interesse dell’amministrazione di appartenenza.
Nel caso di comando, in considerazione del vantaggio del solo ente di destinazione, spetterà a quest’ultimo attribuire il salario accessorio con le modalità previste dalle regole della contrattazione integrativa e nei limiti delle disponibilità delle risorse accessorie. In merito al rimborso del salario fondamentale soccorrono le disposizioni di cui all’art. 70, comma 12, d.lgs.165/2001 il quale dispone che “In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale …”. Per quanto riguarda il salario accessorio lo stesso dovrebbe essere corrisposto dall’ente utilizzatore, il quale beneficia della prestazione con applicazione dei propri istituti contrattuali. Con riferimento agli enti locali sovviene la dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL 22.1.2004 del comparto enti locali, a mente della quale: “Con riferimento alla disciplina dell’art. 19, le parti concordano nell’affermare che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del “personale comandato” (la cui nozione implica l’utilizzo di un lavoratore nell’interesse dell’ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore. Gli oneri possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all’ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati. Per gli istituti tipici del salario accessorio, trova applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore”.

La corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato

In risposta al quesito posto, trattandosi di “comando”, la retribuzione di posizione e di risultato non potrà più essere corrisposta dall’amministrazione di provenienza (pertanto si perde a partire dal primo giorno di comando), ma secondo le regole ed i limiti del contratto decentrato l’ente di destinazione potrà attribuire la citata posizione organizzativa nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle regole decentrate integrative”.

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One thought on “Responsabile di posizione organizzativa comandato presso altra Amministrazione: mantiene la retribuzione?

  1. Il personale comandato c/o altra PA può fruire delle progressioni orizzonrali dell’Ente presso cui presta l’attività lavorativa?

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