Relazione di fine mandato, chi è competente ad irrogare la sanzione se non viene redatta e pubblicata?

La Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 15 del 30 aprile scorso, fa luce su quale sia l’organo competente ad effettuare la decurtazione dell’indennità di mandato del sindaco o degli emolumenti del ragioniere o del segretario comunale nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, di cui all’art. 4, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149.

La relazione di fine mandato costituisce atto proprio del presidente della provincia e del sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell’organo consiliare; in assenza di un’espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell’art. 4 del d.lgs. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all’ente locale portare ad attuazione.
L’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

L’esame delle relazioni di fine mandato deve ritenersi inscrivibile nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.
Conseguentemente, le Sezioni regionali di controllo, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo sugli enti locali, possono procedere anche all’esame delle relazioni di fine mandato e all’accertamento del rispetto della procedura dettata dall’art. 4 del d.lgs. 149/2011, accertamento non propedeutico per l’applicazione della sanzione pecuniaria di esclusiva spettanza dell’ente locale.

Peraltro, in tutte le ipotesi di corretto svolgimento della procedura dettata dall’art. 4 del d.lgs. 149/2011 e di assenza di criticità desumibili dall’esame della relazione di fine mandato, non si ritiene necessaria da parte delle Sezioni regionali l’adozione di una specifica pronuncia che prenda atto del rispetto della normativa.

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