Rebus sul turnover dei mini-enti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Anche gli enti non soggetti al patto di stabilità dal 2011 dovranno rispettare per le assunzioni il turnover del 20% della spesa delle cessazioni. L’indicazione è arrivata dalle sezioni Lombardia e Piemonte della Corte dei conti. Sull’argomento, l’Anci, nelle linee guida alla manovra estiva, aveva invece indicato che per i piccoli enti il limite era ancora quello fissato dal comma 562 della Finanziaria 2007, ovvero un’assunzione per una cessazione intervenuta nell’anno precedente. La questione è di fondamentale importanza perché si corre il rischio di paralizzare le attività delle istituzioni più vicine ai cittadini. Vista la delicatezza del tema, occorrerà attendere la pronuncia delle Sezioni riunite, a cui la magistratura contabile della Sardegna ha chiesto l’intervento per sciogliere il problema interpretativo. Una prima analisi porta a sostenere che il comma 562 è norma speciale in quanto disciplina le regole relative alle assunzioni per gli enti non soggetti al patto. Va tuttavia rilevato che l’articolo 76, comma 7, della legge 133/2010 non fa alcuna differenza sul tipo di enti a cui è destinato. Un’interpretazione letterale non offre spazi per ritenere che la norma si applichi solo agli enti soggetti al patto di stabilità. La disposizione è divisa in due parti: la prima contiene il divieto di assunzione per gli enti che hanno un rapporto tra spese di personale e spese correnti superiori al 40%; la seconda afferma che per i «restanti» enti vige l’obbligo di assumere nel rispetto del turn over del 20 per cento. Già in passato era stato chiarito senza ulteriori dubbi che la precedente versione del Dl 112/2008 del comma 7 in esame (blocco di assunzioni per chi aveva un rapporto superiore al 50%), si applicava a tutti gli enti, compresi i comuni non soggetti al patto. Orbene, il Dl 78/2010 aggiunge l’inciso «per i restanti enti», per cui sembra, da un punto di vista letterale, che si tratti degli enti che hanno un percentuale inferiore a quella fissata ovvero che non si tratti di una differenza sugli enti soggetti o meno al patto. Mettendo da parte l’interpretazione letterale, bisogna sottolineare la chiara intenzione del legislatore di tutta la manovra, ovvero il contenimento della spesa; il turnover al 20% è regola probabilmente incostituzionale (si veda Corte costituzionale, sentenza 390/2004), ma che ha la finalità di ridurre fortemente le spese di personale. Appare quindi più coerente con la ratio della manovra correttiva affermare che la nuova disposizione sia scollegata da ogni riferimento con l’assoggettamento o meno al patto di stabilità. Forse il dubbio scaturisce anche dal fatto che il legislatore ha mantenuto in vita il comma 562, visto che con la medesima manovra estiva lo ha comunque modificato per disapplicare il sistema delle deroghe, ma senza disporre la sua abrogazione. Al riguardo si può in primo luogo obiettare che la nuova regola del turnover al 20% scatta dal 1° gennaio 2011, mentre fino al 31 dicembre 2010 rimane valido il principio di una assunzione per una cessazione. In secondo luogo, va evidenziato che non sempre il legislatore adotta la regola dell’abrogazione espressa, in quanto ritenuta non necessaria in virtù dell’applicazione del criterio cronologico previsto dall’articolo 15 delle preleggi (in particolare «per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti»). In sostanza, il fatto che manca un’abrogazione espressa, non può costituire un motivo decisivo per affermare la sopravvivenza della norma. La deliberazione 51/2010 della sezione piemontese e la deliberazione 862/2010 della sezione lombarda, riassumono la questione delle piccole amministrazioni. L’ente locale non soggetto al patto di stabilità interno è tuttora tenuto a osservare congiuntamente sia l’obbligo di mantenere il livello degli oneri del personale entro i limiti della spesa impegnata nell’anno 2004, sia quello diretto a contenere eventuali nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro che si sono verificati nell’anno precedente. Qualora sia nella condizione di poter assumere personale in sostituzione di quello cessato dal servizio, lo stesso ente dovrà inoltre evitare che per le nuove assunzioni eventualmente disposte nel 2011 si superi il 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nel precedente anno.

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