Pubblicità richiesta anche in caso di iter informali

Fonte: Il Sole 24 Ore

Anche le gare informali appaltate mediante procedure in economia (cottimo fiduciario) – dunque senza pubblicazione di un bando – sono soggette, ai fini della legittimità del procedimento, all’applicazione del principio di pubblicità dell’apertura dei plichi e delle offerte economiche; non rilevando motivazioni di tipo organizzativo dell’ente, quali l’urgenza di provvedere all’assegnazione dell’appalto o l’esiguità del personale in forza alla stazione appaltante. In tal caso, il procedimento così viziato deve essere interamente annullato, non potendosi ammettere alcuna rinnovazione, neanche parziale, dell’iter di affidamento, tenuto conto che ogni ripetizione dell’esame tecnico sarebbe condizionata dalla conoscenza ormai acquisita delle offerte. L’orientamento. Così ha ritenuto la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 5454/2011, in relazione a una gara per servizi informatici la cui lettera d’invito agli operatori economici selezionati prevedeva che tutte le fasi, anche quelle di apertura delle offerte economiche, si sarebbero svolte in seduta riservata. Secondo l’orientamento del Collegio, non sono ammesse deroghe al principio di pubblicità delle sedute di gara, neanche nel caso delle procedure negoziate precedute da una gara informale, caratterizzate dalle previsioni semplificate previste dall’articolo 125 del Dlgs 163/2006, che sono largamente utilizzate quando il valore dell’appalto non richiede la pubblicazione del bando di gara. La norma in questione introduce l’iter semplificato del procedimento per appalti di valore (ora) compresi tra 40.000 e 200.000 euro, caratterizzati dalla consultazione di almeno (se possibile) cinque operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuati in base a indagini di mercato o tramite appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante. Il principio. Il principio di pubblicità trova il suo fondamento nel dettato costituzionale (articolo 97) e nei principi comunitari. In questa prospettiva è quindi irrilevante, come ribadito dal Consiglio di Stato, che la commissione di gara abbia dato atto nei verbali della correttezza del procedimento di verifica e apertura delle offerte, benché sempre in seduta riservata. D’altro canto lo stesso Codice degli appalti richiama il rispetto della pubblicità degli affidamenti tra i propri principi generali (articolo 2), applicabili a tutte le procedure di affidamento previste dal legislatore (dunque anche alle gare informali, in economia). Principi ribaditi anche nel più recente regolamento attuativo (Dpr 207/2010), che, al comma 2 dell’articolo 331, richiama l’obbligo, anche per le procedure in economia, di uniformarsi al rispetto del principio di massima trasparenza, contemperando l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Al comma 1 dello stesso articolo, il disposto sulla non applicazione alle procedure in economia degli obblighi di pubblicità e di comunicazione non si riferisce ai citati principi generali di trasparenza bensì al regime ordinario di pubblicazione del bando di gara previsto in ambito sovranazionale (articolo 124 del Dlgs 163/2006).

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