Pubblicità, l’ente deve spiegare come viene misurata l’insegna

Fonte: Il Sole 24 Ore

Anche gli accertamenti sull’imposta comunale sulla pubblicità devono essere adeguatamente motivati. Devono indicare le modalità di misurazione dell’insegna poiché solo così è garantito il diritto di difesa. In mancanza l’atto è nullo. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 29/01/2015 (presidente e relatore Montanari).

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento e riscossione emesso dalla società concessionaria del Comune per il recupero dell’imposta sulla pubblicità asseritamente dovuta da un’impresa attiva nel commercio delle gru di vario genere. Più precisamente, la pretesa era riferita a due cartelli di 6 mq ciascuno affissi sul controbraccio di altrettanti mezzi. 
Il provvedimento è stato impugnato dalla contribuente eccependo, in buona sostanza, un vizio di motivazione: dalla lettura dell’atto non risultava alcuna misurazione eseguita dall’organo accertatore né, tanto meno, in quale esatta località sarebbero stati rilevati i cartelli oggetto di contestazione. Tanto più che il marchio ordinariamente utilizzato dall’impresa non riportava l’indicazione della sede o dei recapiti telefonici, nè qualsiasi altro elemento attraverso il quale fosse possibile una diretta riconducibilità. 

Si costituiva così in giudizio il concessionario, evidenziando che la tassazione era avvenuta nelle forme previste dal Dlgs 507/1993, secondo il quale la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all’imposta sulla pubblicità.

Ai fini dell’imposizione, peraltro, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, oppure finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. La commissione provinciale ha ritenuto fondata la tesi della contribuente dichiarando l’illegittimità dell’atto. Innanzitutto, i giudici di primo grado hanno ricordato che, con il Dm del 26 luglio 2012 ,il Mef ha chiarito le modalità applicative dell’imposta comunale sulla pubblicità sul marchio di fabbrica apposto sulle gru.

Più precisamente l’Ica non è dovuta se il marchio è di dimensioni proporzionali alla gru stessa e la superficie complessiva non ecceda ben identificati limiti. Dall’avviso di accertamento, tuttavia, non era possibile comprendere se e come l’accertatore avesse rilevato la superficie espositiva in relazione sia alla dimensione della gru sulla quale era apposta e sia all’insegna stessa. Questa carenza di motivazione, di fatto, impediva il pieno esercizio al diritto di difesa della ricorrente e non consentiva al giudice di verificare l’imponibilità del marchio in questione. 
La pronuncia appare importante poiché non di rado tali provvedimenti riportano motivazioni stereotipate prive, in realtà, di specifico contenuto, limitandosi a indicare il totale dovuto e alcuni riferimenti normativi. Purtroppo, poi, proprio per la frequente esiguità della pretesa, non sono oggetto di impugnazione e pertanto nonostante possano essere illegittimi, rimangono pienamente efficaci. 

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