Progressioni, obiettivo risparmio

Fonte: Italia Oggi

Progressioni orizzontali effettuate negli anni 2011, 2012 e 2013 valide solo a fini giuridici ma non economici. Progressioni verticali (oggi di carriera) valide ai soli fini giuridici solo se attivate prima dell’entrata in vigore del dlgs 150/2009 (avvenuta il 15/11/2009). La circolare 12/2011 della ragioneria generale dello stato sull’applicazione dell’articolo 9 del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 cerca di fare chiarezza sul comma 21 dell’articolo medesimo, sposando in parte posizioni espresse dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ma risulta fuorviante, in particolare per il comparto enti locali. Progressioni orizzontali. L’istituto consiste nella possibilità di attribuire ad un dipendente pubblico, a parità di mansioni e profilo professionale, senza alcuna promozione, dunque, a mansioni e qualifiche superiori, un incremento economico, su basi selettive. Esse sono state variamente disciplinate dai contratti nazionali collettivi ed oggi trovano regolamentazione nell’articolo 23 del dlgs 150/2009, che le qualifica espressamente «progressioni economiche». La stessa denominazione legislativa dell’istituto, di per sé rivela come le progressioni economiche non abbiano alcun effetto giuridico, poiché ne comportano solo di economici. L’interpretazione fornita dalla circolare 12/2011, dunque, si rivela oggettivamente contraria alla legge. Del resto, l’articolo 9, comma 21, della manovra estiva 2010 si riferisce molto chiaramente al diverso istituto delle progressioni di carriera, disciplinato dall’articolo 24 del dlgs 150/2009, che sostituisce le abolite progressioni verticali. È vero che l’articolo 21 parla di progressioni di carriera «comunque denominate», ma non si può correttamente ritenere che le progressioni economiche siano equivalenti a quelle di carriera, pur essendo diversamente «denominate»: sono proprio cosa totalmente diversa. In alcuni comparti pubblici, alla posizione economica corrisponde anche una certa posizione giuridica: ascendendo la prima, si modifica e migliora, dunque anche il trattamento giuridico. Solo in questi casi può valere quanto afferma la circolare 12/2011, quando indica «le progressioni di carriera comunque denominate del personale non contrattualizzato nonché le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici. Ad esempio, il computo ai fini giuridici rimane salvaguardato nel caso di progressione alla posizione superiore per la quale sia prescritta una determinata anzianità per un ulteriore avanzamento di qualifica/posizione, fermo restando che vanno comunque esclusi effetti economici anteriormente al 1° gennaio 2014». Nel comparto regioni enti locali ciò risulta del tutto impossibile. Infatti, l’articolo 5, comma 1, del Ccnl 31/3/1999 è sul punto chiarissimo: «All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13». Dunque, non possono esservi effetti esclusivamente giuridici, per la semplice ragione che non esistono. Per altro, non si vedrebbe come gli organi di revisione potrebbero accettare procedure di progressione che andrebbero ad impegnare le risorse stabili nel 2014, non potendo conoscere la consistenza delle risorse a quella data. Progressioni verticali. In merito alle progressioni verticali la Ragioneria generale legge l’articolo 9, comma 21, della manovra 2010 nel senso che «la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell’onere conseguente». In questo modo, la circolare limita le conseguenze di risparmio dell’articolo 9, comma 21, alle sole progressioni verticali indette prima della vigenza della riforma-Brunetta, salvaguardando, di conseguenza, le progressioni di carriera vere e proprie, previste dall’articolo 24 del dlgs 150/2009, effettuate successivamente. Dunque, secondo la Ragioneria, laddove un dipendente pubblico venisse assunto nella quota di riserva nell’ambito di procedure concorsuali pubbliche, ai sensi degli articoli 24 del dlgs 150/2009 e 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001, otterrebbe non solo i benefici giuridici dell’ascensione ad una qualifica o categoria superiore, ma anche quelli economici senza dover attendere il 2014. In questo caso, l’interpretazione suggerita corregge l’evidente vizio di illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 21, ma si pone in chiarissimo contrasto con esso.

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