Progettisti in gara. Senza trucchi

Fonte: Italia Oggi

Maggiore dettaglio nella definizione dei corrispettivi a base di gara per la progettazioni; riferimento alle tariffe professionali; accurata verifica delle offerte anomale, riduzione dell’incidenza dei ribassi offerti dai progettisti; maggiore qualità nelle offerte. Sono questi alcuni degli obiettivi che intende perseguire l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 sui servizi di ingegneria e architettura, che fa seguito ai lavori condotti da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal consigliere Giuseppe Borgia, cui hanno partecipato rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni di categoria interessate e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento (corredato da dieci tabelle) fornisce indicazioni e chiarimenti sulle disposizioni vigenti relative alle modalità di affidamento, alla determinazione dell’importo a base di gara, all’individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, prestando particolare attenzione al procedimento di verifica della congruità delle offerte. Il presupposto di questo articolato e accurato lavoro è la rilevata disomogeneità delle procedure utilizzate dalle stazioni appaltanti e il frequente ricorso ai ribassi sproporzionati da parte degli operatori economici. Per fare fronte a questi profili critici l’organismo di vigilanza presieduto da Giuseppe Brienza ha preso in considerazione, fra i tanti, il tema, delicatissimo, della definizione dell’importo a base di gara ribadendo, nella sostanza, l’opportunità di fare riferimento al d.m. 4 aprile 2001, le cui tariffe devono essere ritenute «motivatamente adeguate» proprio in quanto approvate con legge. Ciò detto, le linee guida chiedono alle stazioni appaltanti di applicare il decreto del 2001 in maniera chiara ed analitica, affinché il corrispettivo sia «congruo in rapporto alla natura e complessità dei servizi da affidare e alla qualità delle prestazioni attese». A tale fine le stazioni appaltanti dovranno prevedere nei documenti di gara una descrizione analitica delle prestazioni professionali e dei loro costi, seguendo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate alle linee guida, ove è indicata per ogni prestazione progettuale la suddivisione della corrispondente aliquota parziale prevista dal decreto ministeriale. In sostanza l’Autorità chiede alle amministrazioni di allegare al bando l’elenco degli elaborati richiesti con i relativi costi Se quindi la stazione appaltante dovrà suddividere ogni prestazione definendone anche la percentuale di costo, in sede di predisposizione delle offerte da parte dei progettisti e di verifica delle stesse sarà possibile effettuare in maniera più accurata l’analisi delle eventuali anomalie di ribasso. Quindi, al dettaglio dei documenti posti a base di gara dalla stazione appaltante dovrà corrispondere una più adeguata verifica delle offerte anomale (ad oggi le gare di servizi di ingegneria e architettura registrano il 37% di ribasso medio, con punte anche del 70/75 %). Tutto ciò dovrebbe essere evitato anche perché le linee guida suggeriscono di applicare, anticipando il nuovo regolamento del Codice, una formula di attribuzione dei punteggi (allegato M dello schema di regolamento) che dovrebbe disincentivare il fenomeno dei ribassi eccessivi. Una particolare attenzione viene posta anche al contenuto delle relazioni metodologiche, nonché alla valutazione dei servizi analoghi (per i quali una tabella, la n. 1, stabilisce quali prestazioni devono ritenersi assimilabili in base all’articolo 14 della legge 143/49). Sono anche previste alcune indicazioni dedicate ai concorsi di idee e di progettazione, per i quali si richiama la necessità di indicare nel bando di concorso l’eventuale affidamento degli sviluppi progettuali al vincitore del concorso, previa anche indicazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi successivi; in ogni caso è precisato che nel concorso non può essere valutata l’offerta economica ma solo la qualità dell’elaborato presentato. Diverse le precisazioni sui requisiti di partecipazione alle gare, per i quali sono applicabili l’articolo 63 del dpr 554/99 e l’articolo 66 dello stesso dpr, nell’ottica di garantire la par condicio ed evitare restrizioni della concorrenza attraverso requisiti limitativi incongrui.

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