Piani urbanistici, più tempo

Fonte: Italia Oggi

I soggetti che hanno posto in essere un acquisto di immobili ricadenti in piani urbanistici particolareggiati (c.d. Pup), diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, e hanno scontato l’aliquota agevolata dell’imposta di registro nella misura ridotta dell’ 1%, potranno godere della proroga di altri tre anni per la ultimazione degli immobili stessi previsti dal piano; ciò senza perdere il beneficio dell’imposta ridotta.

Questo è il senso della disposizione di legge dell’art. 6 comma VI del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, pubblicato appena qualche giorno fa sulla Gazzetta Ufficiale, che concede l’ennesima proroga per l’ultimazione degli interventi riguardanti tali immobili.

La vicenda di tale agevolazione è stata interessata, riguardo al limite temporale di ultimazione delle opere previste, da varie disposizioni normative di proroga, susseguitesi nel tempo che hanno esteso fino al nuovo limite di 11 anni (finora erano otto anni), il periodo nel quale si poteva usufruire dell’aliquota di registro con tale particolare agevolazione. Nel caso delle imposte ipotecarie e catastali, come si ricorderà, per esse erano state originariamente previste le aliquote rispettivamente del 3 e dell’ 1%, che invece, non erano state oggetto di agevolazione, e che quindi non hanno subito variazioni nella nuova normativa. Vale la pena di ripercorre le passate vicende normative in merito al lasso di tempo consentito per i lavori sugli immobili ricadenti nei piani particolareggiati.

L’art. 1, undicesimo periodo della tariffa parte I dell’imposta di registro, prevedeva l’imposta agevolata dell’1%, in luogo di quella ordinaria, per i piani realizzati entro cinque anni dall’acquisto dell’immobile mediante atto notarile.

La legge n. 10/2011, convertita con modificazioni rispetto al previgente decreto c.d. milleproroghe del decreto legge 225/2010, prevedeva il maggior termine di otto anni, rispetto ai cinque anni della normativa previgente costituita dall’art. 1 comma 25 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Da adesso con il dl 102/2013, che modifica direttamente l’art. 2, comma 23, primo periodo del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, chi acquista immobili ricadenti in tali piani urbanistici avrà un ampio termine (11 anni) per la realizzazione e la ultimazione di tali immobili, godendo dell’aliquota agevolata: tale disposizione può essere letta come un ulteriore incentivo, accanto a quelli già previsti recentemente, alla ripresa dell’attività edilizia e, quindi al settore immobiliare; tanto è vero che l’articolo della nuova norma in cui si trova tale disposizione (art. 6) porta il titolo «misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare». Questa disposizione sta destando qualche perplessità, in merito all’attuazione retroattiva della vigente norma agevolativa, nei confronti della sua applicazione per i soggetti i quali abbiano acquistato prima del 31 agosto 2013, ma dopo la vigenza della norma della legge n. 10 del 2011 o che comunque avevano ancora in corso, a tale data, i lavori di completamento. Il motivo del dubbio in merito a tale retroattività è suscitato dal fatto che la norma novella non interviene direttamente nel citato art. 1 della tariffa dell’imposta di registro, lasciandolo immutato, così come era in precedenza.

Ma si tenga presente che l’art. 2 comma 23 del dl 225/2010, così recita: «Il termine di cinque anni di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall’anno 2005».Pertanto retrodatando gli effetti dell’agevolazione al 2005, come si è visto dal testo appena citato, è lecito pensare che la proroga suddetta, abbia valenza da tale termine e quindi, si debba estendere, avendo riferimento ad un totale di 11 anni dalla data del rogito, almeno fino al 2016. È molto probabile che sul punto non mancherà di pronunciarsi una prossima circolare illustrativa della nuova norma che peraltro è in fase di conversione in legge. Pertanto, al momento, sembrerebbero rientrare nella proroga concessa dal dl 103/2013 appena emanato, tutti gli interventi che hanno interessato acquisti di immobili soggetti a piani urbanistici particolareggiati effettuati dal 2005 ad oggi.

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