Più flessibile l’utilizzo delle visite fiscali

Fonte: Italia Oggi

L’uso delle visite mediche di controllo (le c.d. visite fiscali) nei confronti dei dipendenti pubblici assenti per malattia diventa più flessibile, lasciando alle singole amministrazioni maggiore spazio di manovra, ma mantenendo comunque inalterato l’obiettivo di perseguire l’assenteismo. Possono essere così sintetizzate le modifiche apportate dalla manovra correttiva. Appare opportuno che i comuni e gli altri enti locali si diano, attraverso norme regolamentari, criteri di carattere generale per decidere le modalità di utilizzazione di questo strumento. Sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore tutte le PA, anche nel caso di assenze per malattia di un solo giorno, erano obbligate a richiedere le visite fiscali. Solo in casi eccezionali, quali ad esempio il ricovero in una struttura ospedaliera, non sussisteva tale vincolo. Il che si è dimostrato molto oneroso, visto che il costo delle visite fiscali è stato posto dalla Corte costituzionale a carico delle singole amministrazioni. E molto spesso si è rilevato inutile, visto che in molte realtà a seguito delle numerose richieste le visite fiscali non possono essere effettuate, quanto meno in tempi utili. Con le nuove disposizioni, le amministrazioni dovranno decidere il ricorso alle visite mediche di controllo sulla base dei seguenti tre fattori: l’esigenza di contrastare l’assenteismo, la storia dei singoli dipendenti e gli oneri che esse sono chiamate a sostenere. Il modo con cui mettere insieme questi fattori deve essere scelto da ogni singolo ente. Per cui appare opportuno che si approvi un regolamento, assai snello, con cui dettare i principi di carattere generale a cui fare riferimento. Ad esempio, se un dipendente non si è mai assentato per malattia negli ultimi 10 anni, è assai probabile che il suo malessere corrisponda ad una condizione di effettiva patologia; se tra l’assenza e la malattia di cui in modo certo il dipendente è affetto vi è un nesso immediato, può essere inutile richiedere la visita. Ed ancora, nell’ambito delle risorse disponibili, si possono dare delle priorità. Ed inoltre, si può rimettere al dirigente competente una valutazione discrezionale nei casi in cui vi siano dei dubbi sulla effettività della malattia. Peraltro, in questa sede è bene decidere se il dirigente competente è uno solo nell’intero ente, nel qual caso non può che essere quello del personale, o se la competenza è attribuita a tutti i dirigenti o se vi è una decisione da assumere con il concorso del dirigente del settore e di quello preposto alla gestione delle risorse umane. Il legislatore ha inoltre stabilito che le visite fiscali debbano necessariamente essere richieste, anche nel caso di assenze per una sola giornata, quando la malattia segue o precede immediatamente una giornata o un periodo non lavorativo. Il riferimento va al venerdì ed al lunedì, ai giorni immediatamente precedenti o seguenti le ferie, ai giorni in cui si può fare ponte. Questa disposizione sembra quanto mai opportuna visto che l’esperienza e i dati ci dicono che in queste giornate si registrano picchi di assenze per malattia. Per cui le singole amministrazioni non hanno in questa materia alcun margine di autonomia ed il mancato rispetto della prescrizione determina l’insorgere di responsabilità in capo al dirigente competente. Il provvedimento interviene anche sulle cd fasce di reperibilità, cioè le ore nelle quali i dipendenti assenti per malattia devono necessariamente essere presenti nel proprio domicilio per le eventuali visite di controllo. Si conferma che la loro durata giornaliera viene fissata dal ministro della pubblica amministrazione e della Innovazione con un proprio decreto. Si stabilisce, norma che per il personale degli enti locali era già presente nel Ccnl, che l’eventuale assenza dal proprio domicilio durante tali ore deve essere preventivamente comunicata all’ente. Questa mancata comunicazione deve necessariamente essere sanzionata in via disciplinare. Nel ricordare la necessità che il dipendente fornisca comunque idonea giustificazione, la stessa può essere costituita dalla produzione della certificazione di essersi recati a una visita medica o di essere stati sottoposti ad un esame clinico, diagnostico ecc.

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