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Fonte: Italia Oggi

Da oggi l’aliquota Iva ordinaria passa dal 21 al 22 per cento. La crisi politica non ha permesso di evitare o almeno rimandare ancora l’aumento dell’imposta, previsto dal dl n. 98/2011 e già rinviato due volte. Scatta, dunque, il secondo rialzo di un punto nel giro di due anni (si ricorderà, infatti, che l’aliquota era salita dal 20 al 21% dal 17 settembre 2011). E richiamando proprio le indicazioni fornite in quella occasione, l’agenzia delle entrate, con un comunicato stampa diffuso ieri sera (riprodotto mel box a fianco), ha chiarito che qualora gli operatori non siano in grado, per difficoltà tecniche di adeguamento dei programmi di fatturazione o dei misuratori fiscali, di applicare la nuova aliquota, potranno regolarizzare successivamente l’imposta, senza applicazione di sanzioni se le correzioni vengono effettuate entro le scadenze individuate nel comunicato stesso. Valgono, in sostanza, le soluzioni indicate nella circolare n. 45/2011.

Guardando agli altri paesi dell’Ue, l’innalzamento dell’aliquota al 22% porta a tre punti lo “spread” con la Germania (ferma al 19%) e a 2,4 con la Francia (19,6%), ci fa superare di misura la Spagna (21%) ed avvicinare alla Grecia (23%). La nuova aliquota risulta superiore, seppure di poco, alla media europea (21,33%, considerando anche l’aliquota regionale austriaca), in un quadro complessivo che resta caratterizzato da una forbice amplissima: dai livelli più bassi di Lussemburgo (15%), Malta e Cipro (18%) al 25% di diversi paesi. Su tutti svetta comunque l’Ungheria con il 27%.

L’aumento di oggi provocherà immediate ricadute sui prezzi dei moltissimi beni e servizi soggetti all’aliquota ordinaria: dagli elettrodomestici ai carburanti, dai servizi alla persona ai mobili, dalle autovetture alle telecomunicazioni. Ma anche per alcuni servizi esenti (es. banche, assicurazioni, sanità) si potranno registrare effetti sui prezzi, a causa del maggior costo dell’Iva indetraibile per i fornitori. Si salvano invece i prodotti che compongono il “paniere” dei beni e servizi assoggettati ad imposizione ridotta del 4% (generi alimentari di prima necessità, libri e giornali, prima casa, ecc.) ovvero del 10% (energia elettrica per uso domestico, trasporti di persone, ristrutturazioni edilizie, ristoranti e alberghi, ecc.).

E’ probabile, a questo punto, che l’inasprimento dell’Iva frenerà i consumi interni, contraendo ulteriormente l’economia nazionale, mentre non dovrebbe avere effetti sulle vendite all’estero, intra ed extraUe, che com’è noto non sono gravate dell’Iva all’origine.

La decorrenza della nuova aliquota. Ancorché la norma che dispone l’aumento dell’aliquota al 22% non preveda, questa volta, un espresso riferimento alle operazioni “effettuate”, non v’è dubbio che la nuova aliquota si applicherà alle operazioni, appunto, effettuate da oggi, 1° ottobre 2013. Questo principio si desume dal sistema e trova esplicita conferma nell’art. 93 della direttiva 2006/112/CE, secondo il quale alle operazioni imponibili si applica l’aliquota “in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta”.Non è invece rilevante, ai fini in esame, il momento di esigibilità dell’imposta.

Nella normativa nazionale, per individuare il momento in cui l’operazione si considera effettuata occorre fare riferimento principalmente alle disposizioni dell’art. 6 del dpr 633/72, che dettano criteri diversi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (imponendo così di individuare correttamente la natura dell’operazione).

Cessioni di beni. In base al primo comma dell’art. 6, le cessioni di beni si considerano effettuate:a) all’atto della consegna o spedizione, per i beni mobilib) all’atto della stipulazione del contratto, per i beni immobili (deve trattarsi di contratto reale e non obbligatorio, per cui non assume rilevanza, per esempio, il preliminare con il quale le parti si obbligano reciprocamente a stipulare il successivo contratto).Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono, ma non oltre il termine di un anno dalla consegna se si tratta di beni mobili; questo differimento non vale tuttavia per le vendite con riserva di proprietà e per le locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, per le quali valgono i criteri sub a) e b).
Applicando queste regole, ad esempio, la vendita di un bene mobile consegnato o spedito prima del 1° ottobre 2013, anche se fatturata dopo (per qualunque motivo), è soggetta alla vecchia aliquota del 21%. Detto questo in linea generale, occorre fare attenzione al secondo comma dell’art. 6, che prevede una serie di ipotesi in cui l’effettuazione dell’operazione è ancorata ad eventi particolari (ad esempio, espropriazioni da parte della pubblica autorità, contratti di somministrazione, contratti estimatori, ecc.).

Prestazioni di servizi. Il terzo comma dell’art. 6 stabilisce che le prestazioni di servizi, in linea generale, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, per cui non ha alcuna rilevanza l’esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Ad esempio, in relazione ad un contratto di locazione di un bene mobile o immobile in corso, i canoni pagati a decorrere dal 1° ottobre, anche se maturati prima, dovranno essere tassati con l’aliquota del 22%. Fanno eccezione alla criterio del pagamento del corrispettivo i c.d. servizi internazionali menzionati nell’ultimo comma dell’art. 6 (prestazioni generiche scambiate fra soggetti passivi italiani e soggetti passivi esteri), che si considerano effettuate nel momento della ultimazione del servizio o della maturazione del corrispettivo, se anteriori al pagamento.

Anticipazione del momento di effettuazione. Una disposizione molto importante è contenuta nel quarto comma dell’art. 6, secondo cui, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei primi tre commi, o indipendentemente da essi, sia emessa la fattura oppure sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Pertanto, ad esempio, se anteriormente al 1° ottobre 2013 è stato pagato il corrispettivo oppure è stata emessa la fattura in relazione alla vendita di un bene mobile che sarà consegnato dopo, l’importo già pagato o fatturato anteriormente sconta la vecchia aliquota del 21%. Lo stesso dicasi qualora siano state fatturate anticipatamente prestazioni che saranno pagate dopo.

Casi particolari. Alcune disposizioni, infine, prevedono specifici criteri di effettuazione dell’operazione per particolari operazioni quali:- gli acquisti intracomunitari (art. 39, dl 331/93)- le prestazioni delle agenzie di viaggio (art. 74-ter, comma 7, dpr 633/72)- le prestazioni spettacolistiche (art. 74-quater, comma 1, dpr 633/72- le importazioni (art. 70, direttiva n. 112 del 2006).

Fatture rettificative. Dal principio generale sopra richiamato discende che le note di variazione, in aumento o in diminuzione, sebbene emesse da oggi in avanti, se riferite ad operazioni effettuate entro il 30 settembre 2013 dovranno continuare ad evidenziare la vecchia aliquota del 21%.

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