Più antidoti ai conflitti sul lavoro

Fonte: Italia Oggi

Stop al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro. Per risolvere le liti arriva un ventaglio più ampio di scelte alternative del ricorso al tribunale. La novità, prevista dal collegato lavoro, che va in Gazzetta ufficiale questa settimana, promettono prima di tutto una forte riduzione dei tempi del contenzioso. Le cause di lavoro pendenti in Italia sono quasi un milione e mezzo. Un arretrato spaventoso che continua a crescere giorno dopo giorno. Ogni anno spuntano circa 400 mila nuovi ricorsi che finiscono d’intasare le aule dei tribunali. Una causa di lavoro dura, in media, due anni e mezzo e perciò occorrono almeno sette anni, sempre in media, per conoscerne l’esito finale (in cassazione) dopo tre gradi di giudizio. La conciliazione facoltativa. La prima novità, dunque, è l’integrale sostituzione dell’articolo 410 del cpc, relativo al tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro. Due le novità di rilievo: 1) il tentativo di conciliazione diventa, da obbligatorio, facoltativo (si torna cosi alla previsione anteriore alla riforma del dlgs n. 80/1998); 2) si definisce un sistema uniforme di conciliazione nelle cause di lavoro, senza più la differenza dipendente da fatto che attengano al settore pubblico o a quello privato. Conseguenza della reintroduzione della natura facoltativa del tentativo di conciliazione è il venir meno del vincolo di procedibilità della domanda, in caso di mancato espletamento del tentativo di conciliazione; cosa, questa, che «costringeva» ad attendere comunque il decorso di 60 giorni prima di poter presentare ricorso in tribunale. Il tentativo di conciliazione resta obbligatorio unicamente in caso di ricorso giurisdizionale avverso la certificazione dei contratti di lavoro. La nuova disciplina della conciliazione prevede che la richiesta di conciliazione (da consegnare o da spedire con raccomandata a/r alla commissione e alla controparte) indichi, oltre ai dati dell’istante e del convenuto, il luogo del rapporto di lavoro o dell’azienda, il luogo scelto per la ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura, l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa. Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la controparte, se intende accettare la procedura di conciliazione, deve depositare presso la commissione di conciliazione una memoria con le difese e le eccezioni, in fatto e in diritto, e con le eventuali domande in via riconvenzionale. All’inutile spirare del termine (20 giorni), entrambe le parti possono rivolgersi direttamente al giudice ordinario. Nei 10 giorni successivi al deposito della memoria difensiva, la commissione di conciliazione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, da espletarsi nei successivi 30 giorni. Presso la commissione, il lavoratore può farsi assistere dall’organizzazione sindacale cui conferisca mandato. L’arbitrato. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possano indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordino, riconoscendo eventualmente il credito spettante al lavoratore, per accordarsi per la risoluzione della lite affidando alla stessa commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il mandato arbitrale, le parti devono indicare: 1) il termine per l’emanazione del lodo (non oltre 60 giorni dal conferimento del mandato), spirato il quale l’incarico si intende revocato; 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle proprie pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce fra le parti gli effetti del contratto di cui all’articolo 1372 del codice civile nonché quelli derogatori previsti dall’articolo 2113, quarto comma, dello stesso codice. L’articolo 1372 del codice civile stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti, che esso non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e che il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi che nei casi previsti dalla legge. L’articolo 2113, quarto comma, dello stesso codice sottrae la conciliazione avvenuta in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione alla generale previsione di invalidità delle rinunzie e della transazioni aventi a oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi.

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