Più alunni, ma con aule adeguate

Fonte: Il Sole 24 Ore

I ministeri dell’istruzione e dell’economia non potevano disporre l’innalzamento del numero degli alunni per classe per dare attuazione ai tagli previsti dall’art. 64 del dl 112/2008. Prima di disporre l’implementazione dei tagli, avrebbero dovuto predisporre un quadro di riorganizzazione generale dell’edilizia scolastica, così da consentire i necessari adeguamenti strutturali. È quanto si evince da una sentenza del Consiglio di Stato depositata il 9 giugno scorso (3512). I giudici di palazzo Spada hanno rigettato, dunque, il ricorso presentato dai ministeri dell’istruzione e dell’economia che avevano impugnato la sentenza del Tar Lazio 552/2011. Con tale pronuncia i giudici di I grado avevano condannato i due dicasteri ad emanare il piano generale di edilizia scolastica previsto dall’art.3 del decreto del presidente della repubblica 81/09, entro giorni 120 dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le amministrazioni ricorrenti avevano argomentato che l’emanazione del piano generale non fosse dovuta. Perché la normativa di riferimento faceva semplicemente riferimento ad un provvedimento con il quale indicare l’elenco degli edifici scolastici per i quali fosse necessario fare un’eccezione rispetto al sovraffollamento delle classi disposto in via generale. Proprio perché quegli edifici non erano in grado di sostenerne l’impatto. Il ministero dell’istruzione, peraltro, aveva affidato il compito di redigere gli elenchi agli uffici scolastici, ponendo comunque il limite non superabile del 28% del numero degli edifici complessivamente utilizzati a livello nazionale. Il Tar Lazio, invece, aveva ritenuto che l’elenco fosse una misura da adottarsi provvisoriamente e solo per un anno. Ma che in ogni caso le amministrazioni interessate fossero comunque vincolate all’emanazione del piano generale. Solo quest’ultimo, infatti, avrebbe potuto risolvere il problema dal punto di vista strutturale, essendo l’elenco una mera misura contingente. E sulla base di tali considerazioni i giudici di primo grado avevano dato ai ministeri convenuti 120 giorni di tempo per adempiere alla emanazione del piano. Di qui l’impugnazione davanti al Consiglio di Stato, che , però, ha confermato la sentenza del Tar del Lazio. Il collegio ha ritenuto che l’art. 3, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009 n. 81, imponga l’elaborazione di un vero e proprio atto generale, a natura programmatica, avente ad oggetto la riqualificazione dell’edilizia scolastica. Mentre, l’individuazione delle istituzioni scolastiche cui estendere il meccanismo di temporanea ultrattività dei limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto 331/98, costituisce solo una parte di questo piano. In ciò rigettando l’opposta interpretazione dei ministeri dell’istruzione e dell’economia, secondo la quale la normativa avrebbe semplicemente previsto una mera deroga in favore di un elenco di scuola disagiate e nessun obbligo di redigere un piano generale. Tale interpretazione, secondo il collegio, è contraddetta dalla circostanza per cui la stessa previsione normativa espressamente e chiaramente limita la deroga al solo anno scolastico 2009-2010 «sicché, in assenza di un piano organico di riqualificazione, il problema sarebbe inevitabilmente destinato a riproporsi per gli anni scolastici successivi». Il ministero dell’istruzione e il dicastero dell’economia adesso dovranno predisporre il piano generale dell’edilizia scolastica in tempi brevi, essendo ormai esauriti i mezzi di impugnazione.

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