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Inserito: 27/01/2012 Letto: 163 volta/e , Tag: organi politici

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27/01/2012
Sospensione non retroattiva

Se la decisione è comunicata prima della nomina va nominato un commissario

 Il neoeletto sindaco di un comune può porre in essere gli atti di propria competenza, a far tempo dalla data di proclamazione degli eletti, pur in presenza di una condanna con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'art. 317 c.p., per il quale l'art. 59, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, prevede la sospensione di diritto dalla carica ricoperta?
Secondo un principio generale del nostro ordinamento le cariche elettive si assumono all'atto della proclamazione e non già a seguito della delibera di convalida degli eletti. In ordine alla decorrenza della sospensione di diritto, secondo l'orientamento della Corte suprema di cassazione, «la previsione della operatività di diritto espressamente prevista dal comma 1 dell'art. 59 non consente alcun riferimento di ordine temporale e non può, quindi, considerarsi sinonimo di immediatezza; essa indica, invece, sia l'assenza di ogni discrezionalità da parte del giudice e, conseguentemente, degli organi amministrativi richiamati dalla stessa norma – allorché si accerti la responsabilità per uno dei reati previsti dal combinato disposto di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 58 e dell'art. 59 del Tuel – e sia la sua applicazione in sede amministrativa, anche qualora il giudice penale abbia omesso di dichiarare la sospensione, atteso che trattasi di un effetto penale della condanna di natura provvisoria, la cui durata è prevista in misura fissa senza alcuna discrezionalità in merito. La diversa interpretazione, secondo cui l'intervento del prefetto e quello del consiglio comunale hanno natura meramente dichiarativa, mentre il momento costitutivo è rappresentato unicamente dalla sentenza di condanna priverebbe del resto di ogni significato il comma 4 dello stesso art. 59 il quale prevede la comunicazione della decisione al prefetto il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Non si vede, infatti, quale finalità dovrebbe soddisfare l'accertamento da parte del prefetto della causa di sospensione e la successiva comunicazione se la sospensione medesima dovesse intendersi già operante a seguito della sentenza. In tal caso, infatti, sarebbe sufficiente prevedere la comunicazione da parte della cancelleria direttamente all'organo consiliare» (Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2009, n. 16052). Pertanto, nel caso in questione, la sospensione dalla carica di sindaco decorrerà dalla data della notifica all'ente del provvedimento adottato dal prefetto.
Da ciò discende che qualora la notifica del provvedimento di sospensione intervenga dopo la nomina della giunta, gli eventuali atti posti in essere dal sindaco dovranno ritenersi validamente adottati. In tal caso, le funzioni di vertice dell'amministrazione comunale saranno svolte dal vice sindaco, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 53 del citato Testo unico, sino al termine del periodo di sospensione.
Diversamente, nell'eventualità che il provvedimento sia notificato anteriormente alla nomina della giunta, sarà necessario nominare un commissario prefettizio ex art. 19 del rd n. 383/1934, con i poteri di sindaco e giunta.

 

ASPETTATIVA  NON RETRIBUITA
Qual è la corretta applicazione dell'art. 81 del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di aspettativa non retribuita per gli amministratori locali lavoratori dipendenti? Tale disposizione, che prevede il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dei consiglieri collocati in aspettativa a domanda, si applica anche nei confronti degli amministratori che si sono collocati in aspettativa per la rimozione della causa d'ineleggibilità disciplinata dall'art. 60, comma 1, n. 5 del Tuel, in quanto componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune?
L'intervento legislativo dell'art. 2, comma 24, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che ha modificato l'art. 81 del decreto legislativo n. 267/2000, non ha inteso differenziare il nuovo regime normativo in relazione alle diverse motivazioni che si pongono alla base del collocamento in aspettativa non retribuita.
Pertanto, dovendosi riconoscere alla disciplina recata dall'art. 81 una valenza generale, il candidato alla carica consiliare collocato in aspettativa non retribuita per la rimozione della causa di ineleggibilità deve farsi carico di tutte le quote previste dagli oneri in questione.
Avvalendosi della stessa valutazione per quanto concerne il secondo aspetto del quesito, si rileva che nella fattispecie deve considerarsi maturata l'anzianità di servizio durante il periodo di aspettativa non retribuita per la presentazione della propria candidatura.

Fonte: Italia Oggi

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