Personale in «eccesso», tempi e criteri di destinazione

Fonte: Il Sole 24 Ore

Entro il mese di novembre, se il decreto della Funzione Pubblica sulla mobilità del personale in sovrannumero sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nel mese di luglio (cioè entro i 120 giorni successivi), i dipendenti interessati degli enti di area vasta e della Croce Rossa, compresi i vigili (con l’unica esclusione dei “provinciali” impegnati nelle attività connesse al mercato dei lavoro), prenderanno servizio nelle Pa di destinazione. 
Nelle assegnazioni le amministrazioni riceventi non hanno alcuno spazio di apprezzamento o valutazione: i criteri dettati fanno riferimento esclusivamente a fattori che hanno natura oggettiva, quali la residenza, l’età, la presenza di condizioni di handicap, anche di familiari, le tipologie di attività svolte. Questo potrà alimentare le perplessità, per non dire ostilità, di molti Comuni. Le amministrazioni riceventi si dovranno fare carico, attingendo dai fondi per le assunzioni a tempo indeterminato, non solo del trattamento economico fondamentale, ma anche di quello accessorio in godimento per le voci che hanno natura fissa e continuativa. 
Nelle regioni che non daranno attuazione al riordino delle funzioni delle Province si applica, comunque, il collocamento in sovrannumero del personale degli enti di area vasta e, se a statuto speciale, dovranno provvedere all’assunzione diretta. Il personale degli enti di area vasta, in caso di ritardi o inadempimenti, può direttamente iscriversi negli elenchi di mobilità. 
Sono queste le principali indicazioni dettate dalla proposta di decreto della Funzione Pubblica. Le finalità sono quelle di mettere finalmente in moto il concreto passaggio dei dipendenti delle province e delle città metropolitane a Comuni, regioni, amministrazioni statali e, novità, enti del servizio sanitario nazionale e i pubblici non economici controllati da regioni e comuni. Nel contempo si vuole dare una garanzia sul trattamento economico accessorio del personale trasferito. In assenza di una specifica previsione di legge e di risorse disponibili da parte degli enti di area vasta, non si prevede che i singoli dipendenti si portino dietro tutto il trattamento in godimento, ma solo le voci fisse e continuative, e si dispone che tali oneri siano sostenuti dalle amministrazioni che li assumono con risorse proprie, che sono tratte da quelle per le assunzioni e che devono andare ad alimentare uno specifico fondo riservato. In modo ambiguo si dispone anche il divieto di incrementare i compensi di produttività, di risultato e le indennità accessorie, voci che rimangono confermati negli importi in godimento all’atto del trasferimento.
I tempi di attuazione sono rigidamente prefissati e decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale: entro 20 giorni province e città metropolitane pubblicano sul portale della mobilità della Funzione Pubblica l’elenco dei dipendenti in sovrannumero; entro 40 giorni le regioni pubblicano le informazioni sul personale degli enti di area vasta per i quali hanno proceduto alla ricollocazione diretta; sempre entro 40 giorni tutte le Pa rendono noto l’elenco dei posti disponibili, distinguendoli per categorie e per funzioni (operazione da ripetere per il 2016 entro il mese di gennaio); entro 60 giorni (ovvero entro febbraio per il 2016) la Funzione Pubblica indica i posti disponibili; entro 30 giorni da tale pubblicazione i dipendenti interessati presentano le domande ed entro i 30 giorni successivi sono assegnati alle singole Pa. 
I criteri di assegnazione sono assai rigidi sia per l’individuazione delle amministrazioni (che preferibilmente sono della stessa provincia), sia del personale (assegnazione agli stessi compiti), per le precedenza (disabili, che assistono congiunti disabili, con figli di età inferiore a 3 anni), che per le preferenze (situazione di famiglia ed età).

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