Permesso di costruire accelerato

Fonte: Italia Oggi

Permesso di costruire con il silenzio assenso in 90 giorni e parcheggi pertinenziali liberamente commerciabili. Sono due novità della bozza di decreto legge sviluppo in materia di edilizia e urbanistica. Tra l’altro si introduce una norma di principio che dovrebbe alleggerire gli oneri urbanistici per gli interventi di recupero del patrimonio esistente. E spunta anche una polizza anti-calamità naturali per garantire un’adeguata e tempestiva riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati a uso abitativo danneggiati o distrutti da calamità naturali. Nella bozza si prevede infatti «una copertura assicurativa obbligatoria del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l’incendio, con esclusione dei fabbricati abusivi, compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori». Ma vediamo le novità (il provvedimento, suscettibile di modifiche, dovrebbe essere varato nei prossimi giorni). Permesso di costruire. Viene modificata la regola del silenzio-assenso sulle richieste di permesso di costruire. Nella versione attuale dell’articolo 20, comma 8, del Testo Unico per l’Edilizia (Dpr 380/2001) si legge che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Nella versione riformulata del decreto legge si prevede che se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso decorsi inutilmente novanta giorni dalla presentazione della domanda (salvo interruzione del termine per richiesta di integrazioni documentali). Il termine diventa di centoquaranta giorni per i comuni con più di 100 mila abitanti, e per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto a un vincolo il procedimento deve essere definito con un provvedimento espresso e se spira il termine di conclusione del procedimento stesso sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Con la modifica in esame chi fa una richiesta di permesso di costruire sa che comunque in novanta giorni la pratica sarà definita, eventualmente con il silenzio-assenso. Patrimonio edilizio. Gli enti locali devono uniformare la propria azione al criterio che impone di differenziare adeguatamente i contributi commisurati all’incidenza degli oneri di urbanizzazione relativi al recupero e alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente rispetto a quelli relativi alle nuove costruzioni. Il criterio enunciato è dichiarato principio fondamentale per la disciplina dell’attività edilizia e quindi regioni ed enti locali devono adeguarsi allo stesso. Il significato della disposizione è di favorire le attività di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza aggravi economici sproporzionati. Parcheggi pertinenziali. Il decreto interviene sui parcheggi pertinenziali disciplinati dalla legge Tognoli (legge 122/1989). Nel testo oggi in vigore i box auto, realizzati con un regime edilizio agevolato, non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli. Nella versione introdotta dal decreto sviluppo si consente la trasferibilità dei parcheggi a una sola condizione. In particolare si consente il trasferimento della proprietà, anche in deroga a quanto previsto del titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e in successivi atti convenzionali, ma solo previa destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare. Il decreto prevede che la previsione prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati. In sostanza cade il vincolo che implica la incommerciabilità del parcheggio (considerato il suo vincolo con una sola unità immobiliare, quella alla quale è stato in origine collegato) e si mantiene solo il vincolo con una qualsiasi unità immobiliare. La norma prevede una applicazione a tutti i parcheggi realizzati con la legge Tognoli (che consente deroghe alla normativa urbanistica ed edilizia). Il regime si estende ai parcheggi già realizzati e non solo a quelli da realizzare.

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