Permessi, oltre i requisiti la dichiarazione di responsabilità

Fonte: Italia Oggi

Entro il 31 marzo prossimo devono pervenire alla banca dati presso il dipartimento della funzione pubblica, quello guidato dal ministro Renato Brunetta, le informazioni relative ai permessi utilizzati dai dipendenti pubblici per assistere nel corso del 2010 parenti in situazione di disabilità o fruiti per sé in quanto essi stessi soggetti disabili. La banca dati è stata istituita dall’art. 24, quinto comma, della legge 183/2010, il cosiddetto collegato lavoro. All’adempimento, cui sono tenute per la prima volta tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni scolastiche, si dovrà in seguito provvedere con cadenza annuale entro la stessa data (circolare n. 2/2011 del 10 marzo scorso del dipartimento). Le informazioni devono essere comunicate tramite il sito web www.magellanopa.it/permessi104, al quale si può accedere con le credenziali già in possesso per inoltrare i dati relativi alle altre assenze del personale. Il dipartimento potrà conservare i dati per non più di ventiquattro mesi dal loro ricevimento mentre le amministrazioni li dovranno distruggere entro trenta giorni dalla comunicazione. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, Inps, e l’Istituto nazionale per la previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, Inpdap, sono anch’essi recentemente intervenuti sullo stesso argomento e hanno affrontato anche altre questioni (circolari, rispettivamente, n. 45/2011 e n. 1/2011). In particolare i due istituti concordano con il ministro Brunetta nel ritenere che ciascun interessato a fruire dei permessi oltre ad attestare e documentare le condizioni oggettive che ne costituiscono il presupposto (stato di handicap del dipendente o della persona assistita, relazione di parentela, ecc.) debba rilasciare un’inconsueta dichiarazione di responsabilità, con la quale si impegna «a prestare effettivamente la propria opera di assistenza». E se il dipendente fruisce dei permessi relativamente alla propria condizione di disabile deve dichiarare di essere consapevole che ciò «comporta per l’amministrazione un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela del disabile». L’esigenza di tali dichiarazioni trae sicuramente origine dagli abusi documentati dalle cronache ma non è che mere dichiarazioni d’intenti, per altro inverificabili e non previste dalla legge, possano prevenirli o rimediarvi. Mentre fanno psicologicamente pesare la solidarietà, alla quale la comunità nazionale è costituzionalmente tenuta, sui disabili e su coloro che li assistono e gravano altresì l’esercizio di un diritto con un inutile adempimento. In tema di dichiarazioni ne è prevista un’altra, con la quale la persona assistita, se giuridicamente capace, individua il parente che lo deve assistere, e ciò perché la legge ha introdotto la figura del referente unico destinato ad assumersi il compito dell’assistenza. Se il soggetto non è giuridicamente capace, intervengono al suo posto l’amministratore di sostegno o altro responsabile (tutore, curatore, ecc.). In proposito l’Inps ha predisposto, in allegato alla propria circolare, appositi facsimile di dichiarazione. Unica eccezione al referente unico sono i genitori di un soggetto disabile, i quali possono accedere ai permessi alternativamente e, nel caso dei tre giorni mensili di permesso retribuito, anche contemporaneamente, rispettando ovviamente il limite dei tre giorni. Nelle varie dichiarazioni da rilasciare, infine, va sempre precisato il rapporto di parentela o di affinità con l’assistito, rapporto che deve essere entro il secondo grado, con possibilità di estensione al terzo quando i genitori o uno di essi o il coniuge abbiano superato i 65 anni di età, siano mancanti o affetti da patologie invalidanti.

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