Permessi edilizi più veloci in conferenza dei servizi

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

Con le novità dettate dal decreto sviluppo – il Dl 83/2012 – lo sportello unico per l’edilizia (Sue) costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio, che risponde al posto di tutte le Pa coinvolte. Tra i compiti dello sportello c’è anche quello di acquisire – anche mediante conferenza dei servizi – gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità (articolo 5, comma 1-bis del Dpr 380/2001) nonché gli altri pareri di autorità eventualmente coinvolte nel procedimento, come ad esempio il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia per gli interventi in quell’area. E proprio all’accelerazione della conferenza dei servizi è dedicata un’altra delle modifiche del Dl 83.
La conferenza dei servizi è uno strumento di semplificazione procedimentale disciplinato in via generale dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. Esistono due tipi di conferenza dei servizi. Quella istruttoria, prevista dal comma 1 dell’articolo 14 della legge, può essere indetta quando è opportuno che l’attività istruttoria relativa a un certo procedimento si svolga con la collaborazione di più soggetti pubblici variamente interessati.
La riunione «decisoria»
Più complessa è la disciplina del l’altro tipo di conferenza dei servizi, quella decisoria. L’adozione di un determinato provvedimento amministrativo è sempre competenza di una specifica amministrazione (per i titoli edilizi, il Comune). Tuttavia, nei procedimenti più complessi, la competenza dell’amministrazione procedente si integra con quella di altre amministrazioni a tutela di determinati interessi superiori. E così, ad esempio, l’attività dei permessi edilizi è sempre soggetta al parere delle Pa poste a tutela del paesaggio, dell’ambiente, della salute pubblica, del patrimonio storico e archeologico.
Quando ciò avvenga, ciascuna di queste amministrazioni è chiamata a dare il proprio assenso. Quando queste amministrazioni siano più d’una e le valutazioni da compiere siano particolarmente complesse, l’esercizio dei loro poteri potrebbe rallentare notevolmente il procedimento. La conferenza dei servizi, obbligatoria ormai per la stragrande maggioranza dei procedimenti, consente la valutazione, in un’unica sede di tutti gli interessi variamente coinvolti nel procedimento. Tutte le amministrazioni sono convocate in un’unica sede secondo le forme previste dall’articolo 14-ter della legge 241 perché esprimano nella medesima sede il proprio assenso o dissenso all’interno della conferenza dei servizi entro un dato termine.
La conferenza e gli assenti
La regola è che le determinazioni in sede di conferenza dei servizi vengano prese a maggioranza degli enti coinvolti: meglio, l’amministrazione che ha la competenza ad adottare il provvedimento finale può provvedere se ha l’assenso della maggioranza degli enti interessati. In alcuni casi, tuttavia, esigenze di tutela di interessi superiori giustificano dei correttivi. E così, ad esempio, se il procedimento ha ad oggetto permessi relativi ad opere soggette a valutazione di impatto ambientale, la decisione finale non può essere assunta prescindendone, mentre il dissenso di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico e artistico può essere superato solo con la remissione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
In ogni caso le amministrazioni coinvolte hanno l’onere di intervenire in conferenza dei servizi manifestando la propria posizione. Qualora ciò non avvenga, salvo per i provvedimenti in materia di Via e Vas, si considera assunto l’assenso dell’amministrazione, anche se preposta alla tutela paesaggistico territoriale e ambientale, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.
Da ultimo, dopo le modifiche del Dl 83/2012, le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i propri atti di assenso. Non sarà necessario, pertanto, che le amministrazioni volta per volta interessate al procedimento partecipino fisicamente alle riunioni della conferenza dei servizi inviando un loro rappresentante autorizzato a esprimere la volontà per l’ente, essendo sufficiente l’invio tempestivo di un atto d’assenso allo sportello. Infine la determinazione adottata dalla conferenza di servizi è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento.

In sintesi

LA NORMA
I Comuni, anche associandosi tra loro, hanno l’onere di costituire lo sportello unico per l’edilizia (Sue) che cura tutti i rapporti tra privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio per il quale è richiesto il titolo

LA CONVOCAZIONE
Ferme restando le competenze del responsabile del procedimento, è il Sue che ha l’onere dell’impulso ed è competente alla dichiarazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione degli atti d’assenso necessari alla realizzazione dell’intervento

I PARERI DA RACCOGLIERE
In caso di interventi soggetti a permesso di costruire il Sue ha l’onere, su impulso del responsabile del procedimento, di acquisire tutti i pareri e gli atti di assenso delle amministrazioni titolate a esprimere il proprio parere sul progetto

IL SILENZIO-ASSENSO
Se entro 60 giorni dalla richiesta non sono intervenute le intese o gli atti di assenso richiesti, o è intervenuto il dissenso di una delle amministrazioni coinvolte il Sue convoca la conferenza dei servizi secondo le regole degli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990

IL TITOLO ABILITATIVO
Il provvedimento finale della conferenza dei servizi è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio competente e notificato a cura del Sue.
Questo costituisce il titolo per la realizzazione dell’intervento

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