Per la polizia trasferimenti automatici in deroga ai vincoli su spese e ingressi

Fonte: Il Sole 24 Ore

La mobilità dei dipendenti degli enti territoriali è ormai un concetto estremamente flessibile. Se fino a qualche mese fa i casi si potevano ricondurre al massimo a tre fattispecie, l’obbligo di riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta ha mescolato le carte e gli enti si trovano in un vero e proprio labirinto. Alla luce delle diverse interpretazioni, come la circolare n. 1/2015 della Funzione pubblica o le deliberazioni n. 19 e 26 della Corte dei conti Sezione Autonomie, non si riesce, ad esempio, a conciliare il concetto di «nuova assunzione» con il principio di «neutralità» da sempre posto in capo alle procedure di mobilità. Ma non solo. L’evoluzione dell’istituto transita anche da trasferimenti forzati come nel caso della polizia locale, destinate ad accogliere obbligatoriamente i dipendenti della polizia provinciale. 
Entro il 31 ottobre prossimo, infatti, le Province hanno l’obbligo di individuare quali lavoratori appartenenti al corpo rimarranno a propria disposizione per altre attività; dopo questo termine i dipendenti in soprannumero o non individuati transiteranno presso gli enti locali, all’interno delle funzioni di polizia locale. Si tratta, di un’ulteriore complicazione rispetto alla già difficile partita da giocarsi sull’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014. Questa disposizione chiede ai Comuni di vincolare la capacità assunzionale per gli anni 2015 e 2016 a favore dei dipendenti degli enti di area vasta. Prima di attivare le procedure concorsuali o di scorrere le graduatorie per assumere gli idonei, è necessario utilizzare il turn-over per il riassorbimento dei lavoratori di Province e Città metropolitane. 
Per la polizia locale, però, la questione si fa più drastica. Infatti, fino a quando non vi sarà il totale passaggio dei dipendenti della polizia provinciale, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzione di qualsiasi tipo per la medesima funzione, fatta eccezione per le esigenze di stagionalità valutata per un massimo di cinque mesi per anno solare. Con un’aggravante: per la polizia locale non sarà neppure possibile attingere ai “resti” della capacità assunzionale degli anni precedenti, che la Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 26/2015 ha sdoganato rendendoli liberi da ogni vincolo. 
Siamo così di fronte all’ennesimo trasferimento di mobilità imposto dal legislatore. Per la polizia locale, questa procedura potrà avvenire nel rispetto della dotazione organica e del fabbisogno di personale, ma in deroga alle disposizioni in materia di limitazioni alle spese e alle assunzioni di personale. 
Riassumendo: le procedure di mobilità volontaria possono essere attivate in tutti i settori dell’ente (polizia locale esclusa), esclusivamente nei confronti dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta erodendo, a questo punto, capacità assunzionale; è possibile, come indicato dalla nota 20506/2015 della Funzione pubblica, la mobilità per interscambio e questa dovrebbe rimanere «neutra»; i dipendenti della polizia provinciale in soprannumero transiteranno obbligatoriamente negli enti locali in barba ad ogni regola su spese e assunzioni.
Il nodo mobilità, quindi, non è per niente risolto e neppure il decreto con le tabelle di equiparazione viene in aiuto. I tempi, peraltro si allungano, ed è difficile credere che le cose si sistemeranno entro il 2016 come prevede la normativa.

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