Per i revisori degli enti locali incompatibilità dopo un mandato

Fonte: Il Sole 24 Ore

MILANO – I professionisti possono indossare la giacca da revisori dei conti di uno stesso ente locale per una sola volta. La fine del periodo massimo di sei anni (pari a due mandati consecutivi) determina un’incompatibilità a vita tra l’ex revisore e l’ente dove ha effettuato il controllo. L’indicazione arriva da una risposta fornita nei giorni scorsi dal sottosegretario all’Interno Michelino Davico (Lega), che al Viminale ha la delega agli enti locali, a un’interrogazione parlamentare. Il dibattito nasce dall’interpretazione dell’articolo 235 del testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000), che prevede la «rieleggibilità per una sola volta dei revisori». Nella lettura del governo, la «rieleggibilità» diventa sinonimo di «nuova nomina», e di conseguenza impone al revisore di abbandonare per sempre l’ente locale in cui è stato «rieletto » senza soluzione di continuità dopo il primo mandato. La presa di posizione cancella quindi la prassi, in cui la «rieleggibilità» è stata in genere intesa come possibilità di tornare a rivestire il ruolo di revisore dopo tre anni di interruzione, distinguendo così tra «rielezione» e «nuova nomina». «L’autonomia decisionale, organizzativa, gestionale e finanziaria dell’ente – ha spiegato Davico in parlamento – esige la presenza di revisori assolutamente imparziali e privi di qualsiasi contiguità con l’ente locale». Il tema ha impegnato spesso anche i giudici amministrativi, e la stessa risposta fornita dal ministero dell’Interno cita un parere del Consiglio di stato dell’8 giugno 2000), e un Tar Campania del 12 giugno 2007, che sono andati nella stessa direzione. Nella rassegna fornita da Davico per individuare la «giurisprudenza prevalente » non trova però spazio la pronuncia più recente del Consiglio di stato, l’ordinanza 5324 del 26 ottobre 2009, in cui i giudici di Palazzo Spada hanno sostenuto che la norma del testo unico «porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto a vita». L’indicazione del Viminale non piace ovviamente ai diretti interessati, che negli ultimi anni hanno dovuto incassare anche la sostituzione del collegio con il revisore unico negli enti fra 5mila e 15mila abitanti. «Vista la confusione sul tema – riflette Antonino Borghi, presidente dell’associazione nazionale dei revisori contabili degli enti locali – è urgente che il legislatore faccia chiarezza nella nuova carta delle Autonomie, anche per fissare norme che tutelino davvero l’indipendenza dei revisori».

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