Per gli enti trasformazioni a ostacoli

Fonte: Il Sole 24 Ore

Non è possibile trasformare un’associazione (riconosciuta o non) in fondazione. Lo afferma un parere del Consiglio di Stato (n. 296/2015 dello scorso 30 gennaio) che rimette così in discussione una prassi condivisa da notai, giurisprudenza e molti uffici pubblici, regionali e nazionali, preposti alla verifica di legittimità dell’operazione di trasformazione tra enti non profit.
Il Consiglio di Stato ha avallato (ampliandone lo spettro di operatività) la posizione di alcuni tribunali amministrativi, che avevano negato la trasformabilità di un’associazione non riconosciuta in fondazione, in quanto in assenza di norme che disciplinano espressamente la fattispecie, non sarebbe consentito superare il procedimento ordinario, che prevede l’estinzione del soggetto preesistente e la successiva costituzione del nuovo. In senso opposto si era espresso, invece, il Tar Lombardia che, con la sentenza 13 febbraio 2013, n.445 aveva ritenuto ammissibile la trasformazione omogenea da associazione non riconosciuta in fondazione, sulla base di un’interpretazione sistematica delle norme in materia di trasformazioni eterogenee, senza dover passare, in ossequio al generale principio di economia dei mezzi giuridici, attraverso lo scioglimento dell’associazione e la costituzione della fondazione o la trasformazione dell’associazione in società di capitali e la successiva trasformazione della società in fondazione. 

Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimere un parere in merito a quest’ultima pronuncia, ha ora negato la possibilità di passaggio diretto da associazione a fondazione, ribadendo che le norme che disciplinano la trasformazione eterogenea sarebbero di carattere eccezionale, e quindi non applicabili analogicamente a fattispecie non considerate espressamente dal legislatore. Inoltre, a giudizio del collegio, il passaggio da associazione (base personalistica) a fondazione (base patrimoniale) sarebbe contrario alle esigenze di tutela del patrimonio della fondazione. Il Consiglio di Stato non lascia che due alternative: lo scioglimento dell’associazione e la costituzione di una nuova fondazione, oppure la trasformazione da associazione in società e da società in fondazione. In entrambi i casi la conseguenza è rendere molto più onerosa la procedura, sia in termini di costi che di tempi di realizzazione.
L’attesa riforma legislativa del Terzo Settore dovrebbe auspicabilmente porre fine all’incertezza creata dalle pronunce richiamate, in quanto le linee guida del Governo prevedono che il legislatore dovrà disciplinare le operazioni straordinarie tra gli enti non profit. Peraltro, proprio per fugare dubbi sulla legittimità di questo tipo di operazione e per rispondere alle criticità sollevate dalle pronunce dei giudici amministrativi, Regione Lombardia e il Consiglio notarile di Milano hanno condiviso una procedura (consultabile sul sito della Regione) da seguire per i casi di trasformazione da associazione non riconosciuta in fondazione, al fine di garantire adeguatezza e integrità del patrimonio, consentendo alle autorità preposte di fare le proprie valutazioni. 

Commissione Terzo Settore del Consiglio nazionale del notariato

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