Per gli autovelox cambia e si complica la mappa dei vincoli

Fonte: Il Sole 24 Ore

Teoricamente, si può essere colti in eccesso di velocità ovunque: basta che l’apparecchio utilizzato sia presegnalato e ben visibile. Ma di fatto i controlli sono radi. Non solo perché spesso non ci sono le condizioni tecniche (spazio, elettricità, visuale), ma anche perché non ci sono abbastanza agenti: le rilevazioni completamente automatiche sono ammesse solo a condizioni ben precise. Altri vincoli si sono aggiunti l’estate scorsa con la riforma del codice della strada, che ha creato parecchi problemi ai corpi di polizia. Però la stessa riforma ha anche ampliato l’elenco delle infrazioni accertabili in automatico. I paletti ai controlli di velocità senza agenti (o “da remoto”, come si dice in gergo) li ha ribaditi due settimane fa la Cassazione, con la sentenza 3701/11. È stato dato valore tassativo ai vincoli posti dall’articolo 4 della legge 168/02, che consente di installare postazioni automatiche solo sui tratti stabiliti dai prefetti in base alla loro pericolosità (per incidenti e per caratteristiche del tracciato) e alla difficoltà di fermare subito i trasgressori (per il troppo traffico o la mancanza di spazio o visibilità). I prefetti possono autorizzare i controlli automatici solo su strade extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento (viali a carreggiate separate dove tutti gli incroci sono semaforizzati e non è consentito il parcheggio, cosicché il comune può elevare il limite a 60 o 70 chilometri orari). Dunque, sulle strade urbane “semplici” i prefetti non possono autorizzare alcunché, contrariamente a quanto accaduto a Treviso nel caso di cui si è occupata la Cassazione e in molte altre zone (articolo sotto). Invece, su autostrade e strade extraurbane (le superstrade a doppia carreggiata ai cui ingressi ci sono segnali analoghi a quelli di «inizio autostrada» – ma su fondo blu – e dove possono essere consentiti i 110 km/h invece dei 90 ordinari) non decide il prefetto: i controlli sono possibili su tutto il tracciato, salvi i vincoli previsti da altre norme (si veda più avanti). Il controllo a distanza è possibile pure per le infrazioni alle regole specifiche di queste strade (come la marcia in corsia di emergenza). Le stesse regole valgono per i sorpassometri (che però sono pochissimi). Come fare a sapere quali sono i tratti di viabilità ordinaria su cui i prefetti hanno reso possibili i controlli automatici? Solo alcune prefetture pubblicano sul loro sito web l’elenco, che spesso è molto lungo e dettagliato. Inoltre, questi elenchi non indicano l’ubicazione effettiva delle postazioni, ma solo i tratti (più raramente i punti) dove esse in teoria potrebbero trovarsi perché autorizzate. Un quadro più aderente alla realtà di fatto lo danno i navigatori satellitari, che ormai in larga parte hanno in memoria le postazioni di controllo. Il loro utilizzo è stato ritenuto lecito dal ministero dell’Interno, ma non sempre i loro dati sono attendibili e aggiornati. In ogni caso, chi percorre una strada deve essere sempre messo in condizione di sapere dove troverà il prossimo controllo di velocità: lo impone il comma 6-bis aggiunto all’articolo 142 del codice ad agosto 2007 dal decreto Bianchi. La presegnalazione va messa al massimo quattro chilometri prima della postazione e ripetuta dopo eventuali incroci o svincoli. La distanza minima va invece da 80 a 250 metri, secondo il tipo di strada e salvo casi particolari. Ma nemmeno questi segnali sono attendibili: ciascuno di essi può riferirsi o a un apparecchio automatico o alla postazione dove potrebbe trovarsi una pattuglia. Inoltre, gli agenti possono posizionarsi anche dove manca un segnale fisso: è sufficiente che ne posino uno mobile per terra o che utilizzino il display eventualmente montato sul tetto del loro veicolo di servizio. È ammesso anche l’uso dei pannelli a messaggio variabile presenti sulla strada. La stessa norma impone non solo di presegnalare il controllo, ma anche di renderlo visibile. Così le postazioni automatiche devono essere colorate o avere il segnale col simbolo del corpo di polizia che le gestisce; le pattuglie devono operare con veicoli “in divisa” o, se hanno un’auto-civetta, devono piazzarvi sopra o il segnale appena citato o il classico lampeggiatore blu asportabile. Dal 13 agosto 2010, la riforma ha aggiunto il divieto di piazzare gli apparecchi a meno di un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Un vincolo che ha causato la disattivazione di molte postazioni. Il 29 dicembre, il ministero delle Infrastrutture lo ha ribadito, esentando solo il Tutor. Alcuni comuni e province hanno aggirato il problema arretrando il segnale. Una possibilità che però non esiste quando la postazione si trova nelle vicinanze di un incrocio (dove il segnale va ripetuto). La riforma ha poi esteso i controlli automatici a una serie di altre infrazioni (si veda l’infografica a fianco). Senza vincoli in città, con autorizzazione prefettizia fuori. Ma siamo ancora lontani dall’attuazione: mancano sia le direttive ministeriali da impartire ai prefetti sia – soprattutto – l’omologazione di apparecchi specifici per rilevare queste infrazioni. C’è da ritenere che, dopo le polemiche di questi anni sulle omologazioni già rilasciate, il ministero delle Infrastrutture agirà con molta prudenza.

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