Pensioni, il tetto 2011 a 43.042 euro

Fonte: Italia Oggi

E’ di 43.042 euro il tetto di retribuzione pensionabile del 2011, e non di 42.957 come precedentemente indicato nella circolare Inps di fine anno sul rinnovo dei mandati di pagamento. La rettifica del valore, contenuta nella circolare n. 60/2011, è da attribuire al dato definitivo dell’inflazione del 2010 (1,6%) superiore all’1,4%, l’indice provvisorio utilizzato dall’Inps nello scorso mese di dicembre. La legge n. 297/1982 ha stabilito il principio secondo cui il limite della retribuzione pensionabile deve essere adeguato annualmente seguendo la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni. Maggiorando il tetto 2010 del-l’1,6%, il plafond 2011 sale quindi da 42.364 euro del 2010 a 43.042 euro. Seguendo quanto stabilito dall’art. 21 della legge n. 67/1988, le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011 devono essere calcolate, per ogni anno di contribuzione versata, in misura pari: – al 2% della retribuzione annua pensionabile sino a 43.042,00 euro (tetto di base per il 2011); – all’1,5% per la fascia eccedente il 33%, ossia per la quota di retribuzione compresa tra 43.042,00 e 57.245,86 euro; – all’1,25% per la fascia compresa tra il, 33 e il 66%, ossia per la quota compresa tra 57.245,86 e 71.449,72 euro; – all’1%, infine, per l’ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%, ossia per l’eventuale quota eccedente 71.449,72 euro. Dal 1° gennaio 1993, con la riforma Amato (dlgs n. 503/1992), l’ammontare della pensione è costituita dalla sommatoria di due distinte quote (A+B): la prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva acquisita sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’importo del trattamento relativo all’anzianità acquisita dopo il 1° gennaio 1993. La stessa riforma Amato, oltre ad allungare gradualmente il periodo di riferimento circa la base pensionabile (gli ultimi dieci anni sono andati a regime dal mese di maggio 2001), ha apportato modifiche anche alle aliquote di rendimento da applicare alla retribuzione oltre il tetto. Pertanto, per il calcolo della quota B (riferita alla contribuzione maturata dopo il 31 dicembre 1992), fermo restando il 2% per ogni anno di contributi sulla fascia di retribuzione fino al tetto, le aliquote di rendimento per la quota eccedente sono state rettificate come segue: – 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33%del tetto, ossia per la quota di retribuzione compresa tra 43.042,00 e 57.245,86 euro; – 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il tetto, ossia per la quota compresa tra 57.245,86 e 71.449,72 euro; – 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il tetto, ossia per la quota compresa tra 71.449,72 e 81.779,80 euro; – 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del tetto (81.779,80 euro).

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